Commento alla Sentenza 25 luglio 2023, n. 22375 Corte di Cassazione – RLF Express 15-2023
Con la recentissima sentenza del 25 luglio 2023, n. 22375 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità ed efficacia della clausola roulette russa, riconoscendone la legittimità, quale espressione dell’interesse dei soci, onde evitare che il paritetico esercizio del diritto di voto possa determinare situazioni di stallo societario, con il rischio di compromettere l’impresa economica e determinare la liquidazione della società, per l’impossibilità del raggiungimento del suo scopo.
In virtù della clausola roulette russa, ciascuno dei soci ha la facoltà di rivolgere all’altro socio un’offerta di acquisto della propria partecipazione, contenente il prezzo che si è disposti a pagare per l’acquisto della stessa, qualora si verifichi una situazione di stallo societario, altrimenti non risolvibile.
Il socio destinatario dell’offerta, potrà a sua volta accettare, vendendo la propria partecipazione al prezzo indicato dalla controparte, o eventualmente ribaltare l’iniziativa e proporsi come acquirente, acquistando la partecipazione del proponente al medesimo prezzo.
Nel caso di specie la clausola di roulette russa era stata inserita nei patti parasociali di una società di scopo che coinvolgeva due soci con partecipazione identica.
Si parla di patto parasociale con riferimento a quei contratti che i soci di una società possono stipulare tra di loro (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), per definire le regole di comportamento futuro che dovranno tenere durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.
Con i patti parasociali i soci danno vita a regole complementari a quelle statuite nell’atto costitutivo e poi nello statuto della società, con lo scopo di tutelare i propri interessi in maniera proficua.
Pertanto, il socio destinatario dell’offerta non è in una posizione di mera soggezione di fronte a tale iniziativa, ma dispone a propria volta di un diritto di scelta, essendo titolare di un’alternativa che potrà liberamente percorrere.