RLF Express 04-2023 · Titolo esecutivo, parola d’ordine: semplificazione!
Il Legislatore con il D.Lgs. 149/2022, di attuazione della L. 206/2021, ha disposto importanti modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, vigenti a far data dal 28 febbraio 2023 e applicabili a tutti i nuovi procedimenti instaurati a partire dal 01 marzo 2023, anche in virtù della L. 197/2022.
La riforma ha introdotto importanti modifiche all’art. 475 c.p.c. e, conseguentemente, ha determinato l’abrogazione del successivo art. 476 c.p.c..
Di fatto, la precedente disposizione dell’art 475 c.p.c., sanciva che: “Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: “Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.”
Da una rapida analisi delle due disposizioni normative, appare chiaramente la volontà del Legislatore di semplificare la procedura di formazione del titolo esecutivo.
Invero, la “vecchia” formulazione dell’art. 475 c.p.c. richiedeva necessariamente che il titolo, per essere tale, dovesse essere munito della formula esecutiva, apposta dall’autorità giudiziaria o dal notaio rogante, richiamando esplicitamente a quello che era il “sigillo reale”, risalente addirittura all’epoca degli Stati assoluti che fondavano il proprio concetto di potere esecutivo sul principio di “iurisdictio pars summi imperii”.
Con il nuovo art. 475 c.p.c., invece, il Legislatore ha inteso eliminare tale procedimento arcaico (la cui funzione risultava solo ed esclusivamente quella di tenere a galla un vero e proprio relitto storico-giuridico) intendendo, in tal modo, consolidare un nuovo principio, più in linea con i tempi, secondo il quale la forza esecutiva del titolo non è data dall’apposizione della formula in sé ma viene soltanto e direttamente dalla legge.
In considerazione di ciò, appare del tutto coerente la scelta del Legislatore di abrogare il successivo art 476 c.p.c., disciplinante il procedimento autorizzativo per il rilascio di ulteriori copie in forma esecutiva, con conseguente modifica dei successivi artt. 478, 479 e 488 c.p.c., nonché la modifica dell’art. 153 disp. att. c.p.c., che prevedeva l’apposizione del sigillo sulle copie degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, e l’abrogazione del successivo art. 154 disp. att. c.p.c. relativo al procedimento sanzionatorio in caso di rilascio indebito di ulteriori copie esecutive da parte del notaio o da altro pubblico ufficiale.
Dalla nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c., si rileva immediatamente l’enorme agevolazione che il Legislatore ha inteso concedere al creditore procedente.
Tutti gli atti emessi dall’autorità giudiziaria o rilasciati dal notaio rogante, da portare in esecuzione, non necessitano più di alcuna formula esecutiva.