RLF Express 03-2023: Commento alla Sentenza del 7 marzo 2022, n. 7352 Corte di Cassazione
Con la sentenza del 7 marzo 2022, n. 7352, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento.
La Suprema Corte è giunta a tale conclusione facendo applicazione di alcuni principi ormai consolidati nel diritto vivente, ovvero:
- la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito;
- il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni.
Gli Ermellini, dunque, hanno evidenziato la diversa natura e funzione della commissione di estinzione anticipata rispetto agli interessi moratori; infatti:
- la prima rappresenta una clausola penale di recesso, con la funzione di compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto di avere dal negozio;
- i secondi costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro (sostituendo gli interessi corrispettivi).
Pertanto, la commissione in parola, per la sua natura di penale per recesso, è una “voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”.