RLF Express 01-2023: Commento alla Sentenza del 7 dicembre 2022, n. 35960 Corte di Cassazione
Con la sentenza del 7 dicembre 2022, n. 35960, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:
“In tema di concordato preventivo, poiché secondo l’art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all’originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. s161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito”.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha rilevato che:
- nell’ambito della legge fallimentare, manca una norma che – specularmente all’art. 94 (l.fall.) per la domanda di ammissione al passivo fallimentare – regoli, in termini generali, il decorso della prescrizione del “credito anteriore” in pendenza della procedura di concordato preventivo;
- l’art. 168 l.fall. non consente di affermare che in assenza di un’azione esecutiva o cautelare la prescrizione del credito anteriore risulti sospesa.
Ciò posto, gli Ermellini hanno ritenuto che il ragionamento logico-giuridico dovesse muovere le fila dalla disciplina prevista dall’art. 2935 c.c., che condiziona il decorso della prescrizione alla possibilità di far valere il diritto. Ne discende che il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche oggettive.
La regola generale prevista dall’art. 2935 c.c. va letta in combinato disposto con l’art. 184, comma 1, l.fall., che prevede l’obbligatorietà del concordato preventivo per tutti i creditori anteriori (al decreto di apertura della procedura, in base all’originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012) e che rappresenta una “condizione di temporanea inesigibilità del credito”.
Pertanto, “la prescrizione dei nominati crediti non decorre, dunque, fin tanto che perduri la condizione di temporanea loro inesigibilità: condizione che viene meno solo con l’approntamento, da parte del liquidatore, del riparto o dei riparti che siano ad essi riferiti”.
Si precisa che la sentenza è stata pronunciata nella vigenza della legge fallimentare, tuttavia con ogni probabilità il principio di diritto enunciato potrà valere anche alla luce del CCII.