Opponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo opposto – RLF Express n. 02-2023

RLF Express 02-2023: Commento alla Sentenza del 20 febbraio 2019, n. 5657 Corte di Cassazione

Con la sentenza del 20 febbraio 2019, n. 5657, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero sia stato pronunciato, prima dell’apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c.”.

In estrema sintesi, la Suprema Corte, richiamando il proprio orientamento in materia, ha confermato in termini ancora più espliciti:

  1. il principio generale per cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, come tale valido per l’ammissione al fallimento, solo quando il giudice, verificata la ritualità della notificazione, lo dichiara, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.;

    ciò in quanto l’art. 647 c.p.c. richiede un espresso provvedimento di esecutività da parte del giudice, poiché nei casi di mancata opposizione o costituzione dell’opponente il magistrato deve garantire la regolarità del procedimento sommario onde tutelare i diritti del soggetto ingiunto;

  2. l’eccezione al predetto principio, derivante dal combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., per cui, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio conferisce efficacia esecutiva al decreto opposto, dopo che sono decorsi i termini per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione (senza necessità di apposita pronuncia sull’esecutorietà).

    ciò in quanto nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata proposta, l’opponente è stato nella condizione di difendersi avverso il provvedimento sommario.

Ne deriva che i decreti ingiuntivi opposti – dopo l’introduzione della regola secondo cui l’estinzione “è dichiarata, anche d’ufficio” – sono opponibili alla massa fallimentare qualora la sentenza di rigetto dell’opposizione o l’ordinanza di estinzione non siano più impugnabili per decorrenza dei relativi termini, intervenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento (si precisa che tale precetto non poteva essere applicato al caso di specie ratione temporis).

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