Nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio ed interruzione della prescrizione: la parola alle Sezioni Unite – RLF Express 9-2025

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 3334/2025 del 10.02.2025 ha sollevato un’importante questione interpretativa: la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio impedisce l’interruzione della prescrizione?

Il nodo principale della questione riguarda l’efficacia della sanatoria della notifica nulla rispetto all’interruzione della prescrizione.

Sussiste dunque un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l’appunto, esercitato, e, a differenza di quanto ritenuto da Cass. n. 13070/2018, questo collegio reputa opportuno che le Sezioni Unite di questa Corte siano chiamate a dirimerlo, pronunciando eventualmente nell’interesse della legge ove non dovessero concordare su quanto premesso sub 5.) o dovessero ritenere fondato il terzo motivo del ricorso.”

Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, la Corte di Appello aveva ritenuto prescritta l’azione revocatoria perché la prima notificazione dell’atto di citazione era stata indirizzata ad un ente ormai incorporato in un altro soggetto giuridico.
Secondo i giudici di merito, la notifica nulla non poteva avere alcun effetto interruttivo della prescrizione, in quanto rivolta a un soggetto inesistente. La successiva notifica corretta all’incorporante, avrebbe quindi dato luogo a un nuovo rapporto processuale, senza però retroagire per interrompere la prescrizione dal momento della prima notificazione invalida.

Sul punto la giurisprudenza è divisa su tre posizioni.

  • Secondo un primo orientamento, la sanatoria della notifica nulla non ha effetto retroattivo ai fini dell’interruzione della prescrizione.

In base all’art. 2943 del Codice civile (rubricato “interruzione da parte del titolare”) la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo.

Il principio richiede che la notifica giunga a conoscenza del destinatario per produrre effetti, escludendo, pertanto, che un atto nullo possa interrompere la prescrizione.

  • Un secondo orientamento sostiene che, ai sensi dell’art. 2945 c.c., l’interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale si prolunghi fino al passaggio in giudicato della sentenza: la prescrizione resta sospesa anche quando il giudice si limita a risolvere questioni processuali, senza entrare nel merito della causa.

Nel processo esecutivo, un equipollente al passaggio in giudicato della sentenza di merito, la Suprema Corte lo individua nel momento in cui il creditore ottiene (anche solo parzialmente) la realizzazione del suo credito dalla vendita giudiziale dei beni pignorati.

  • Un terzo orientamento, afferma che la nullità della notificazione dell’atto introduttivo non impedisce l’effetto interruttivo della prescrizione.

In questa prospettiva, il combinato disposto degli articoli 2943, comma 1, e 2945, comma 2, c.c., non richiede che la notifica sia formalmente valida, ma solo che esista giuridicamente. Ovvero, l’interruzione della prescrizione deriverebbe dall’iniziativa giudiziale del creditore, indipendentemente dalla validità della notifica dell’atto.

Di fronte a questo contrasto interpretativo, la Corte ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite: la risposta sarà determinante per uniformare la prassi giudiziaria e chiarire se la nullità della notifica comporti l’inefficacia interruttiva della prescrizione o se sia sufficiente che l’atto esista sul piano giuridico, a prescindere dalla sua regolarità formale.

È chiaro che decisione delle Sezioni Unite potrebbe avere ripercussioni importanti sul sistema delle notifiche e sulla possibilità di sanare vizi formali senza penalizzare la parte notificante.

Ed infatti, una conferma dell’orientamento favorevole alla retroattività della sanatoria potrebbe garantire maggiore certezza ai processi, mentre una soluzione più restrittiva rischierebbe di accentuare il contenzioso sui vizi di notifica. Attendiamo la decisione delle Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto ed uniformare la passi giudiziaria.

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