Il 26 novembre 2024 è entrato in vigore il decreto correttivo (D.Lgs. del 31 ottobre 2024 n. 164) della riforma Cartabia del 2022, volto a risolvere alcune difficoltà applicative ed interpretative derivanti dall’applicazione della riforma stessa.
Il suddetto decreto legislativo, laddove non diversamente disposto, si applica a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, anche se già pendenti.
Tra le novità – correttive introdotte esaminiamo quelle relative al pignoramento, ed in primis la modifica del secondo comma dell’art. 492 c.p.c. sulla forma del pignoramento, il quale prevede che “il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice della esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultate dai pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’art. 149 – bis c.p.c.”.
Ed ancora, in tema di pignoramento presso terzi, tale correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 543 c.p.c., ed in particolare, prevede che il creditore, una volta iscritto a ruolo l’atto di pignoramento presso terzi, non ha più “l’obbligo di notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato”.
Tale disposizione ha eliminato un gravoso adempimento posto dalla legge a carico del creditore procedente, semplificando il procedimento di esecuzione presso terzi.
Inoltre, se “il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota d’iscrizione a ruolo, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al debitore ed al terzo, cessando qualunque obbligo del terzo alla data di ricezione della comunicazione”.
Ed infine, “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.
Appare evidente che il decreto correttivo della riforma Cartabia, così come la riforma stessa, è volto ad una sempre maggiore e completa semplificazione e soprattutto digitalizzazione del processo civile, riducendo e/o eliminando i riferimenti ai documenti cartacei.
A tanto aggiungasi poi, che il correttivo della riforma Cartabia ha previsto l’eliminazione del termine “cancelleria” come tradizionale luogo di deposito degli atti cartacei, con l’effetto che i documenti prodotti, anche telematicamente, dovranno essere trasferiti mediante pec diretta al gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
Tale correttivo ha reso necessario l’intervento su varie norme del codice di procedura civile, dove si faceva riferimento alle operazioni di deposito cartaceo degli atti, ormai abrogati tacitamente, ma con il correttivo anche formalmente.
In conclusione, appare evidente che il decreto correttivo della Riforma Cartabia ha introdotto importanti modifiche, ma come ogni riforma e/o integrazione e/o correttivo presenta delle incertezze che in alcuni casi possono rendere più complicata l’applicazione pratica delle norme. Tanto premesso, come ogni novità legislativa, essa va utilizzata ed applicata dagli operatori del diritto con cautela, nell’attesa di interpretazioni e chiarimenti legislativi.