RLF Express 09-2023 · Mediazione telematica: snellimento e digitalizzazione delle procedure.
La recente riforma del processo civile, cosiddetta “Cartabia 2022”, tra i molteplici obiettivi persegue quello di rafforzare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prestando particolare attenzione allo snellimento nonché alla digitalizzazione delle relative procedure.
Le misure contenute nel Capo IV, sezione I, intitolato “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”, hanno pertanto il pregio di apportare sostanziali modifiche al procedimento di mediazione civile disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, relative a diversi aspetti tra i quali:
- l’indipendenza del mediatore;
- la derogabilità su accordo delle parti della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione;
- le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione;
- la mediazione in modalità telematica.
A rappresentare la maggiore innovazione nel riformato impianto normativo è sicuramente l’introduzione dell’art. 8-bis, dedicato allo svolgimento della mediazione in modalità telematica il quale introduce un principio fondamentale sancendo, al primo comma, che ciascun atto del procedimento telematico di mediazione deve essere formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito.
La vera e propria rivoluzione, in tal senso, è il rimando al Codice dell’Amministrazione digitale, cui si fa esplicito riferimento anche per quanto riguarda le modalità di conservazione ed esibizione dei documenti informatici redatti e sottoscritti nel corso della procedura, i quali devono essere conformi alle Linee Guida dell’AgID entrate in vigore il 1° Gennaio 2022.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di svolgimento degli incontri si concreta la possibilità che gli stessi si svolgano mediante un collegamento audiovisivo da remoto, che assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate, e si prevede che le parti possano chiedere al responsabile dell’organismo di partecipare da remoto o in presenza.
Nello stesso solco si inserisce la previsione, a conclusione della procedura, di un unico documento informatico redatto dal mediatore in formato nativo digitale, e contenente il verbale nonché l’eventuale accordo raggiunto, che le parti devono sottoscrivere mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il documento informatico, sottoscritto come indicato nel terzo comma, sarà poi da conservarsi a cura dell’organismo di mediazione in conformità all’art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005.
Orbene, appare evidente come la strada delineata dal nuovo articolo 8-bis comporti un rinnovamento sia in termine di digitalizzazione degli organismi di mediazione che in termini di aggiornamento delle competenze delle figure professionali che animano la procedura.
Altrettanto evidenti, però, si palesano diverse criticità operative. Si osserva, infatti, come la modalità di partecipazione telematica agli incontri possa per alcuni aspetti rappresentare un’opzione in netto contrasto con la ratio dell’istituto della mediazione, teso da sempre ad incentivare il confronto tra le parti in presenza: nella fattispecie, la modalità telematica, pur facilitando la partecipazione personale delle parti che, diversamente, dovrebbero delegare un terzo soggetto, comporta per i partecipanti privi di adeguati mezzi o dispositivi elettronici una serie di limitazioni, a partire dall’accesso a sistemi audiovisivi a distanza fino ad arrivare alla firma elettronica qualificata necessaria per la sottoscrizione del verbale.
In attesa di sviluppi applicativi che consentano di saggiare in maniera concreta pregi e difetti della procedura di mediazione telematica, inevitabile l’elogio al legislatore che ha finalmente inteso cogliere le possibilità offerte dalla rivoluzione digitale in atto.