Vi è un recente orientamento giurisprudenziale per cui se manca la prova dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB in capo al servicer che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore procedente, il giudice può sospendere l’esecuzione e anche dichiarare nullo il precetto.
Invero, diversi ormai sono i provvedimenti delle Corti di merito (ex multis, Tribunale di Termini Imerese, 10.11.2023; Tribunale di Livorno, 11.11.2023; Tribunale di Civitavecchia, 27.12.2023), le quali nei giudizi di opposizione all’esecuzione hanno sospeso la procedura (esecutiva) ex art. 624, comma 1, c.p.c., stante l’eccezione del debitore esecutato che sollevava la mancanza di legittimazione attiva in capo al servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB.
Come noto, l’esercizio dell’attività di servicing richiede l’obbligo della iscrizione all’albo ex art. 106 TUB, in virtù della legge 130/1999.
Se tale è la normativa, nota a tutte le Società Veicolo e di servicing, da dove nasce il “disguido”?
Come previsto per legge (L. 130/1999), la Società Veicolo di cartolarizzazione (SPV) può avvalersi di una società terza (servicer) per l’attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Quest’ultima per esercitare tale attività deve essere iscritta all’albo ex art. 106 TUB.
La Banca d’Italia, con comunicazione dell’11.11.2021 ha rilevato che “a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto”.
In questo tipo di organizzazione, “la medesima attività viene suddivisa tra il master servicer, iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB e responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell’operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all’art. 3, Legge n. 130/1999), e lo special servicer (o sub servicer), titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento)” (Tribunale di Termini Imerese, 10.11.2023).
Pertanto, al fine di non incorrere in provvedimenti sfavorevoli (ad es. di sospensione della procedura esecutiva), il creditore procedente, che si avvale di un servicer per il recupero del credito cartolarizzato, deve essere pronto a fornire la prova dell’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB del servicer e/o della ripartizione dell’attività di servicing tra master servicer, che deve essere iscritto all’albo, e special servicer.