Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Ordinanza n. 7243 del 18/3/2024
“[…] Dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”
Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 18.03.2024, n 7243) sul tema dell’iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. da parte dello special servicer che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore procedente.
Nel caso di specie, la ricorrente eccepiva il difetto di rappresentanza dello special servicer resistente con controricorso, in quanto quest’ultimo non risultava iscritto all’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e pertanto, non poteva contraddire al ricorso per cassazione “trattandosi di attività tesa al recupero del credito”.
L’argomentazione a sostegno dell’avanzata eccezione muove le fila da quanto emerso nella copiosa (seppur non unanime) giurisprudenza di merito degli ultimi mesi: ovvero che le norme di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B.– “secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari” – sarebbero“norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione”;
Gli Ermellini, tuttavia, ritengono che “in relazione all’interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali”; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”.
Ne deriva che:
- le norme in questione non hanno alcuna valenza civilistica [“ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie)”];
- ai fini della validità del controricorso, pertanto, non assume rilevanza l’iscrizione all’albo ex art. 106 T.U.B. dello special servicer;
- restano validi gli atti compiuti dallo special servicer per il recupero del credito.