La ricerca dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c. riformato – RLF Express 20-2024

La riforma Cartabia, al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l’attività di espropriazione forzata, ha apportato rilevanti novità sul processo esecutivo modificando anche la disciplina di cui all’art. 492-bis c.p.c.

All’esito di una procedura monitoria, avendo un credito definitivamente accertato dall’autorità giudiziaria, ma non ancora riscosso o non ancora di possibile riscossione, il creditore può avviare ricerche telematiche attraverso le Banche dati delle P.A., con ricerca telematica e accesso diretto all’anagrafe tributaria.

Invero, il riformato art. 492 bis c.p.c., come modificato dal D.L. 27 giugno 2015 numero 83, ha introdotto la possibilità per il creditore procedente di richiedere la ricerca telematica dei beni del debitore, in vista della successiva esecuzione. Tanto mira ad agevolare le scelte dei creditori nei casi in cui abbiano fondato motivo di ritenere che la sola espropriazione mobiliare nei luoghi appartenenti al debitore possa rivelarsi inutile o incapiente.

Per effetto della norma, qualsiasi creditore munito di un titolo esecutivo può, tramite il proprio difensore, fare istanza al Presidente del Tribunale per essere autorizzato alla ricerca telematica dei beni della parte soccombente, da parte dell’ufficiale giudiziario.

Deve trattarsi del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Il riformato testo della norma in oggetto diversifica le modalità di accesso a tali strumenti a seconda che sia stato richiesto:

  1. prima della notifica dell’atto di precetto – ossia, prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c. – il Presidente del Tribunale competente autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare, se vi è pericolo nel ritardo;
  1. dopo la notifica dell’atto di precetto – e decorso il termine di 10 giorni ex art. 482 c.p.c. – l’Ufficiale Giudiziario può direttamente operare il controllo formale della regolarità dell’istanza e accedere alle banche dati mediante collegamento telematico diretto.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che questa importante innovazione favorisca il creditore procedente, il quale potrà avvalersi di un nuovo “strumento” per ricercare i beni da aggredire, con tutele e garanzie più ampie rispetto al passato.

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