Nel procedimento di espropriazione presso terzi, il ruolo del terzo pignorato riveste un’importanza determinante. Ai sensi dell’art. 543 c.p.c., il terzo, destinatario dell’atto di pignoramento, è tenuto a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., attestando l’esistenza e l’entità di eventuali debiti nei confronti del debitore esecutato. Tale dichiarazione ha una funzione accertativa finalizzata a individuare crediti e beni pignorabili e viene considerata un atto assimilabile alla confessione stragiudiziale, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17367/2003.
Il terzo è obbligato a fornire tutti gli elementi utili alla precisa individuazione delle cose possedute, specificando altresì le ragioni per cui queste si trovano presso di lui. Con riferimento ai crediti, deve indicarne gli elementi soggettivi, oggettivi e causali, nonché segnalare l’eventuale esistenza di sequestri precedenti o di cessioni notificate prima del pignoramento. Quest’ultimo aspetto è di particolare rilievo, poiché, ai sensi dell’art. 2914, n. 2, c.c., solo le cessioni anteriori al pignoramento sono opponibili al creditore procedente.
Le modalità di trasmissione della dichiarazione hanno subito significative modifiche nel tempo. Fino al 2013, la dichiarazione doveva essere resa in udienza per i crediti di cui all’art. 545, commi 3 e 4, c.p.c., mentre per gli altri crediti poteva essere inviata tramite raccomandata A/R o PEC. Con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere la dichiarazione esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o PEC, indipendentemente dalla tipologia di credito pignorato.
Le conseguenze di una dichiarazione mancata o contestata possono essere rilevanti. Se il terzo conferma la detenzione di beni o crediti del debitore, il vincolo pignoratizio si consolida, consentendo l’avvio della fase di assegnazione o vendita per il soddisfacimento del creditore procedente. Nel caso in cui la dichiarazione risulti ambigua, incompleta o ingannevole, tale condotta potrebbe ostacolare l’esecuzione e rendere il terzo responsabile per i danni subiti dal creditore, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 6245/1980; Cass. n. 9888/1995).
L’eventuale mancata dichiarazione comporta la fissazione di una nuova udienza da parte del giudice; qualora il terzo persista nell’omissione, il credito o il possesso del bene si considerano non contestati, purché il creditore procedente abbia fornito un’adeguata identificazione.
Se la dichiarazione resa viene contestata, oppure se la mancata dichiarazione impedisce l’individuazione dei crediti o beni pignorati, la questione viene rimessa al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c., come previsto dall’art. 549 c.p.c. La dichiarazione del terzo pignorato rappresenta dunque un passaggio essenziale nel procedimento esecutivo, con implicazioni rilevanti sia per il creditore sia per il terzo stesso.
Un adempimento inesatto o omissivo può esporre quest’ultimo a significative responsabilità, con il rischio di dover risarcire i danni derivanti dalla ritardata realizzazione del credito.