La dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. – RLF Express 23-2023

RLF Express 23-2023:

Un ruolo fondamentale, in materia di espropriazione presso terzi, è attribuito al terzo, il quale, secondo il disposto di cui all’art. 543 c.p.c., mediante l’atto di pignoramento, è chiamato a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore esecutato.

Dispone il primo comma della norma codicistica, infatti, che “il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna“.

Com’è evidente, la principale funzione della dichiarazione è quella di “accertamento del credito” presso il terzo, e, conseguentemente, dell’imposizione del vincolo di destinazione delle somme o dei beni dallo stesso possedute in favore del creditore procedente, necessaria ai fini del perfezionamento del pignoramento presso terzi (Cass. n. 13021/1992; n. 15615/2005).

Nella dichiarazione, la cui natura giuridica secondo la Giurisprudenza è assimilabile alla “confessione” e costituisce un riconoscimento avente la valenza di un accertamento costitutivo (Cass. n. 57/1954; 1426/1963; 17367/2003), il terzo è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi (soggettivi e oggettivi) che possano consentire la precisa individuazione delle cose o delle somme possedute, nonché a specificare la causa per cui queste si trovano presso di lui. 

Il terzo è tenuto altresì ad indicare, secondo il penultimo comma dell’art. 547 c.p.c., “i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui” in modo da consentire l’intervento nella procedura esecutiva ai creditori sequestranti, nonché “le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato“, anteriormente al pignoramento, poiché quelle successive non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nella procedura espropriativa (ex art. 2914, n. 2, c.c.).

È importante sottolineare che, la comunicazione della dichiarazione da parte del terzo è stata oggetto di sensibili e rilevanti modifiche da parte del legislatore negli ultimi anni, al fine di semplificare, velocizzare e rendere maggiormente efficace l’intera procedura di espropriazione presso terzi.

La legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012), infatti, incidendo notevolmente sul sistema previgente, attraverso la modifica degli artt. 543, 547, 548 e 549 c.p.c., ha previsto, tra le altre cose, una duplice modalità di comunicazione della dichiarazione del terzo.

Infatti dal giorno 1 Gennaio 2013, la dichiarazione doveva essere resa in udienza quando il pignoramento riguardava i crediti di cui all’art. 545, 3° e 4° comma, c.p.c. (ovvero i crediti alimentari, di lavoro, ecc.), mentre in tutti gli altri casi poteva essere comunicata al creditore procedente, entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, alternativamente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dallo stesso creditore nell’atto di pignoramento, come disposto dal novellato 2° comma dell’art. 543 c.p.c.

A seguito poi, della novella legislativa di cui al d.l. n. 132/2014 (c.d. “decreto giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014), intervenuta, tra le altre materie, anche sulla procedura espropriativa presso terzi, la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. deve essere sempre comunicata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata a prescindere dalla tipologia dei crediti oggetto dell’espropriazione. 

Laddove il terzo rilasci dichiarazione positiva, la stessa, ha l’effetto di accertare in modo definitivo l’esistenza dei beni e dei crediti, aprendo la fase destinata all’assegnazione o alla vendita degli stessi, finalizzata a soddisfare il credito spettante al creditore (Cass. n. 17367/2003), nel caso in cui invece, il terzo renda, dichiarazione elusiva, reticente o ingannevole, tale da allontanare “nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo“, lo stesso può essere chiamato al risarcimento dei danni prodotti a carico del creditore procedente ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 6245/1980; n. 9888/1995), mentre qualora, il terzo non renda la dichiarazione, secondo quanto stabilisce il riformato art. 548 c.p.c., il Giudice fissa con ordinanza un’udienza successiva, notificandola al terzo almeno 10 giorni prima. Laddove questi non compaia o, pur comparendo, rifiuti di fare la dichiarazione, a questo punto “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”, soltanto, se, come disposto dalla novella della legge di conversione del d.l. n. 83/2015, “l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo” e il Giudice provvede a norma degli artt. 552 o 553. 

Ove, infine, dovessero sorgere contestazioni sulla dichiarazione fornita dal terzo, ovvero, se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non sia possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, l’art. 549 c.p.c., nel testo sostituito dalla l. n. 228/2012 e modificato dalla legge di conversione del d.l. n. 83/2015, prevede che sia il Giudice dell’esecuzione a provvedere (su istanza di parte, e compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo), con ordinanza, la quale, produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.  

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