L’ipoteca giudiziale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire l’adempimento delle obbligazioni in favore del creditore.
Tuttavia, quando il credito è stato oggetto di cessione, sorgono dubbi su chi abbia il diritto di iscrivere l’ipoteca, soprattutto se il titolo esecutivo è intestato al creditore originario.
Come noto, l’ipoteca giudiziale può essere iscritta in forza di un titolo esecutivo come, ad esempio, una sentenza, un decreto ingiuntivo ovvero ogni altro provvedimento che accerti l’esistenza di un credito.
Ai sensi dell’art. 2808 c.c., l’iscrizione ha la funzione di rendere il bene immobile vincolato alla soddisfazione del credito in favore del creditore legittimato ad agire che sia stato identificato specificamente nel titolo esecutivo.
Quando il credito rientra in un’operazione di cessione, il cessionario subentra nei diritti del cedente in base agli articoli 1260 e ss. del codice civile.
Malgrado ciò, l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale resterà sempre legata al soggetto indicato nel titolo esecutivo, ossia il creditore originario.
Di fatto, in conformità al principio di tassatività e di pubblicità che governa l’iscrizione ipotecaria, l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, ritiene che il cessionario di un credito non possa iscrivere un’ipoteca giudiziale in proprio favore se il titolo esecutivo su cui si basa non lo indica come beneficiario dovendo la Conservatoria dei registri immobiliari riportare, ex lege, fedelmente le indicazioni contenute nel titolo esecutivo.
Pertanto, il cessionario del credito non può iscrivere autonomamente un’ipoteca giudiziale a proprio nome, anche se ha acquisito tutti i diritti correlati al credito.
Questo vincolo deriva dalla natura del titolo esecutivo, che è emesso a favore di un soggetto specifico.
In assenza di un nuovo titolo esecutivo intestato al cessionario, quest’ultimo non è legittimato a procedere all’iscrizione diretta.
In ogni caso, per il cessionario che desideri beneficiare dello strumento dell’ipoteca giudiziale, si aprono diverse possibilità:
1 – Ottenere un nuovo titolo esecutivo
Il cessionario può avviare un’azione giudiziale per il riconoscimento del credito ceduto e richiedere un nuovo provvedimento esecutivo a proprio favore.
2 – Utilizzare l’ipoteca iscritta dal cedente
Se l’ipoteca è stata già iscritta dal creditore originario, il cessionario potrà subentrare nella posizione giuridica del cedente, esercitando i diritti relativi all’ipoteca già costituita.
3 – Richiedere l’iscrizione in favore del cedente
Il cessionario può attivarsi per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale in favore del creditore originario, come indicato nel titolo esecutivo. In questo caso, a seguito dell’iscrizione, il cessionario subentra nei diritti dell’ipoteca appena costituita, mantenendo in ogni caso la registrazione conforme al titolo.
In conclusione, l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale da parte del cessionario di un credito richiede un’attenta valutazione giuridica, in quanto il sistema italiano vincola l’iscrizione alle indicazioni del titolo esecutivo.