Il contratto di interest rate swap: elementi essenziali e non (formula del mark to market) – RLF Express 08-2023

RLF Express 08-2023: Commento alla Sentenza Tribunale di Milano del 06 marzo 2023, n. 1717 – GU Macripò

Con la sentenza del 06 marzo 2023, n. 1717, il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità di un contratto di interest rate swap (IRS). Il ragionamento logico-giuridico ha mosso le fila dalla natura e dalle caratteristiche essenziali del contratto IRS, anche alla luce degli insegnamenti della Corte di Cassazione.

Il Tribunale meneghino, in particolare, ha rilevato che il contratto de quo:

“è quel contratto di scambio (swap) di obbligazioni pecuniarie future che, in sostanza, si traduce nel dovere di un soggetto di dare all’altro la cifra x (dove x è la somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di interesse W) a fronte dell’impegno assunto dell’altro soggetto di versare al primo la cifra y (dove y è la somma corrispondente al capitale 1 per il tasso di interesse Z)”;

“secondo il condivisibile recente insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. S.U. n. 8770/20), la causa dell’interest rate swap, per la cui individuazione non rileva la funzione di speculazione o di copertura in concreto perseguita dalle parti, non coincide con quella della scommessa, ma consiste nella negoziazione e monetizzazione di un rischio finanziario, che si forma nel relativo mercato e che può appartenere o meno alle parti, atteso che tale contratto, frutto di una tradizione giuridica diversa da quella italiana, concerne dei differenziali calcolati su flussi di denaro destinati a formarsi durante un lasso temporale più o meno lungo ed è espressione di una logica probabilistica, non avendo ad oggetto un’entità specificamente ed esattamente determinata”;

“è un contratto derivato le cui caratteristiche sono:
a) è over the counter, vale a dire ha un contenuto fondamentale non eteroregolamentato, ma deciso dalle parti sulla base delle specifiche esigenze dell’interessato;

b) non è standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione, essendo privo del requisito della cd. negoziabilità;

c) l’intermediario è in una situazione di naturale conflitto di interessi poiché, assommando le qualità di offerente e consulente, è tendenzialmente controparte del proprio cliente (v. Cass. S.U. n. 8770/20)”;

“sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 8770/20), gli elementi essenziali di tale derivato sono: le date di stipulazione, di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili”.

Analizzate le caratteristiche del contratto IRS, al fine di potersi pronunciare sulle richieste avanzate dalla società attrice, la quale ha eccepito la nullità del sottoscritto contratto per mancanza di forma e/o mancanza di causa e/o mancanza dell’oggetto e, in subordine anche la violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 21 TUF e di quelli conseguenti dall’obbligo di agire secondo buona fede, con conseguente richiesta di condanna della società finanziatrice, il Tribunale di Milano ha eseguito il raffronto con la fattispecie concreta sub judice.

Innanzitutto, ha rigettato le eccezioni di nullità avanzate da parte attrice in quanto il contratto sottoscritto risulta pienamente rispondente alle caratteristiche essenziali previste per legge. Sulla asserita indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto e violazione del divieto di determinare in via unilaterale il contenuto del contratto per la mancata indicazione dei criteri per calcolare il mark to market, il Tribunale ha rilevato che “il mark to market non costituisca l’oggetto del contratto di IRS: l’oggetto del contratto derivato è lo scambio di differenziali calcolati su un certo importo, detto nozionale, ad una determinata scadenza, mentre il mark to market costituisce un elemento diverso e in particolare rappresenta il valore di sostituzione del derivato in un dato momento; in secondo luogo l’elemento essenziale del contratto è costituito da un accordo in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su una somma di denaro detta capitale nozionale di riferimento, per un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto, e cioè fino alla scadenza dello stesso. Tale valore non fa parte, quindi, dell’oggetto del contratto e d’altro canto il mark to market non è stato inserito esplicitamente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 8770/20) tra gli elementi essenziali di un interest rate swap”.

Ne discende che “se un contratto di IRS contiene gli elementi essenziali che sono le date di stipulazione, di inizio di decorrenza degli interessi, di scadenza e di pagamento, nonché il capitale di riferimento (cd. nozionale) ed i diversi tassi di interesse ad esso applicabili, lo stesso risulta perfettamente valido ed efficace e possibile di esecuzione; la mera mancanza dell’indicazione della formula matematica per calcolare il mark to market – ossia il costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto o un terzo estraneo all’operazione è disposto, alla data della valutazione, a subentrare nel derivato -, essendo pertinente ad una mera facoltà futura se prevista contrattualmente e comunque eventuale nello svolgimento del programma negoziale voluto dalle parti, non può certamente condurre ad una valutazione di nullità del contratto, posto che affermare per la nullità di un negozio occorre individuare il vizio inficia gravemente l’atto e che giustifica una condanna così perentoria circa la inidoneità dell’atto a produrre gli effetti voluti dalle parti”. A ciò aggiungasi che né il contratto quadro né il successivo contratto derivato hanno previsto il diritto del cliente di estinguere anticipatamente il contratto.

Quanto alla violazione degli obblighi informativi di cui all’art. 21 TUF e agli obblighi di agire secondo buona fede, il Tribunale ha concluso che non risulta alcun deficit informativo, “posto che la società attrice è stata posta in grado di conoscere per quanto possibile -con riferimento ad un contratto che per sua natura consiste in una sorta di scommessa finanziaria differenziale- il grado di rischio assunto”.

Invero, “dal contratto quadro (v. doc. n. 6 convenuta) risulta che la convenuta ha fornito tutte le informazioni necessarie ed adeguate sul prodotto finanziario derivato che l’attrice ha inteso acquistare, in modo tale che effettuasse una scelta consapevole in conformità alle sue esigenze; le parti hanno specificato all’art. 9 del contratto quadro che il contratto derivato è un contratto aleatorio e che è un contratto che comporta l’assunzione di un rischio elevato di perdite non quantificabili. Nella profilatura del cliente, sottoscritta dall’attrice in data 4.5.2009 (v. doc. n. 9 convenuta), si specifica con riferimento all’esperienza in precedenti investimenti e al livello di conoscenza degli strumenti finanziari che la stessa è medio-alta consistendo anche nella conoscenza delle caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari, anche complessi, come i derivati regolamentati; si specifica che il responsabile della gestione finanziaria della società ha effettuato studi in ambito finanziario o ha avuto esperienza diretta nel settore finanziario. D’altro canto, la società attrice aveva già sottoscritto quasi due anni prima un primo contratto IRS amortizing con finalità di copertura del medesimo mutuo ipotecario e si era definita in possesso della qualifica di investitore professionale (v. doc. n. 6 convenuta)”.

Pertanto, le domande attoree sono risultate infondate.

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