Cassazione civile sez. un. – 29/01/2024, n. 2607
Con la recente sentenza n. 2607/2024 del 29 gennaio la Corte di Cassazione, nel tentativo di modellare principi diritto adattandoli all’incessante avanzare della tecnologia, ha sdoganato la valenza probatoria della stampa dei movimenti contabili ad opera del correntista ottenuta a mezzo home banking, statuendo che la stessa “rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del d.lgs n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)”.
La vicenda trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dai fideiussori di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo, a sostegno della quale i suddetti depositavano una perizia di parte tra i cui allegati figurava la stampa dei movimenti contabili tramite home banking, il tutto al fine di dimostrate un’asserita compensazione del credito vantato dalla banca opposta con altro credito, relativo ad un rapporto di conto corrente, a favore della società debitrice.
Il Giudice di prime cure, sposando le difese del convenuto istituto bancario, accoglieva parzialmente l’opposizione, seppur per altri motivi, e invece rigettava la domanda di compensazione ritenendo che una stampata dei movimenti bancari estratti dal sistema di home banking non avesse valenza processuale e fosse, pertanto, da considerarsi inutilizzabile probatoriamente.
In appello il gravame veniva dichiarato inammissibile ex art 348-bis c.p.c..
Tra le censure mosse con il ricorso per Cassazione, a destare particolare interesse degli Ermellini si palesava il modo in cui, nel processo civile 2.0, i mezzi di prova vadano a sposare le nuove, dilaganti, tecnologie.
Pertanto, considerato meritevole di approfondimento un tema che, stante il diffuso utilizzo del servizio telematico di home banking, verosimilmente si sarebbe riproposto in successive controversie, la I Sez. Civile operava la propria analisi muovendo, in primis, dall’esatta collocazione della pagina web tra le principali prove precostituite (atto pubblico, scrittura privata e riproduzione meccanica).
Considerato pacifico che la stessa potesse essere ampiamente ricompresa nella definizione di documento informatico ex art. 1 lett. p del d. lgs n. 82/2005, id est quale “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, si indagava circa la sua efficacia probatoria.
Ebbene, quale documento informatico, seppur non sottoscritto, alla pagina web indubbiamente va attribuita l’efficacia probatoria di cui all’art. 2712 c.c., con la naturale conseguenza che la stessa formi piena prova di quanto ivi riportato ove non disconosciuto dalla parte in danno della quale venga prodotta in giudizio.
Gli Ermellini, con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto della controversia ed in aperto contrasto col Giudice di prime cure, esplicitavano altresì il principio di presunzione delle veridicità delle sottoscrizioni del conto: invero, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 2712 c.c., non basterà una semplice negazione della valenza processuale della stampa di pagina web contenente movimentazioni del conto corrente a rendere la stessa inutilizzabile in giudizio, dovendo la relativa contestazione essere chiara, circostanziata ed esplicita, oltre che attinente alla presunta non corrispondenza di quanto ivi riportato con a quanto rinvenibile nell’archivio, cartaceo o digitale, della banca. In ultima analisi è indubbio che, con questa decisione gravata cassata con rinvio, la Suprema Corte stia aprendo le porte al processo civile del futuro.