Commento alla Sentenza 7 aprile 2023, n. 9536 Corte di Cassazione – RLF Express 1 – 2024
Pignoramento eseguito per debiti di uno solo dei coniugi: bene aggredito per l’intero
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 aprile 2023, n. 9536, partendo dalla complessa vicenda sottoposta al suo giudizio – avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un’azione revocatoria – chiarisce la natura della comunione legale e ribadisce importanti regole sull’espropriazione di un bene di proprietà di due coniugi in comunione legale.
Nel caso in esame, il creditore agiva esecutivamente, sottoponendo ad espropriazione forzata la quota dell’immobile appartenente al debitore. Il giudice dell’esecuzione ordinava al creditore di estendere il pignoramento anche nei confronti della moglie del debitore, coniuge in comunione legale e contitolare – senza quote – del cespite, a tal fine richiamando un precedente di legittimità (Cass. 6575/2013).
Il creditore procedeva con un nuovo pignoramento dell’intero cespite nei confronti di ambedue i coniugi; la moglie del debitore proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ritenendo il bene impignorabile, in quanto oggetto del fondo patrimoniale (ex art. 170 c.c.).
Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura e l’ordinanza veniva confermata dal Collegio in sede di reclamo. Nella seconda fase dell’opposizione, il tribunale ribadiva l’impignorabilità del bene immobile in comunione legale costituito nel fondo patrimoniale. In sede di gravame, vaniva confermato che la quota indivisa del cespite di proprietà della moglie non potesse essere pignorata, stante il divieto contenuto nell’art. 170 c.c. Inoltre, la revocatoria era stata accolta limitatamente alla quota del marito-debitore. Si ricorreva così alla decisione della Cassazione.
La Suprema Corte, in primis, si sofferma sulla comunione legale e sulle modalità con cui un bene in tale regime possa essere sottoposto ad esecuzione.
Gli ermellini ricordano che la comunione legale è una comunione senza quote o “a mani riunite”, in cui i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni della comunione e non titolari di un diritto di quota; mentre la comunione ordinaria è una comunione di quote e le quote sono l’oggetto di un diritto individuale del singolo partecipante.
A questo punto, gli ermellini, passano alla disamina dell’espropriazione forzata su un bene in comunione legale, individuando le regole per sottoporre ad espropriazione forzata un bene in comunione legale per debito di uno solo dei coniugi.
Precisano, che il cespite in comunione legale deve essere necessariamente aggredito per l’intero e il coniuge non debitore, contitolare del bene sottoposto all’espropriazione, è soggetto passivo dell’espropriazione stessa.
Da ciò deriva che il pignoramento debba essere notificato anche al coniuge non debitore e la trascrizione nei registri immobiliari vada eseguita anche nei confronti di quest’ultimo. Così come deve essere disposta la vendita o l’assegnazione per intero del bene pignorato.
Ebbene, solo con il trasferimento coattivo della proprietà del bene (e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento), si verifica lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene e il coniuge non debitore matura il diritto alla metà della somma lorda ricavata dall’alienazione (o del valore, in caso di assegnazione).
Riassumendo, «l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà» ed ancora: «la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione».
Parimenti, tornando al caso sottoposto al giudizio della Corte, anche l’azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell’atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev’essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d’inefficacia dell’atto nel suo complesso, siccome funzionale ad un’espropriazione forzata da compiersi anch’essa, necessariamente, sull’intero bene.