Elemento soggettivo dell’azione revocatoria – RLF Express 7-2025

Con sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite si è pronunciata sulla natura dell’azione revocatoria e sulla tutela del credito.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito un aspetto fondamentale relativo all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), con particolare riferimento all’elemento soggettivo nel caso in cui l’atto dispositivo del debitore sia anteriore al sorgere del credito.

L’azione revocatoria ordinaria è un mezzo di tutela del creditore che consente di dichiarare inefficaci atti di disposizione del patrimonio del debitore che pregiudicano il soddisfacimento del credito.

La questione dibattuta riguardava l’individuazione dell’elemento soggettivo del debitore, ossia se, ai fini dell’azione revocatoria, fosse sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore (scientia fraudis) oppure se fosse necessario un vero e proprio intento fraudolento (consilium fraudis).

La Corte di Cassazione ha aderito all’interpretazione più rigorosa, affermando che, ai fini della revocatoria ordinaria di un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, è necessario provare il “dolo specifico”, ovvero l’intento fraudolento del debitore di pregiudicare il creditore.

Nella sentenza della Corte viene enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall’art 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l’atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando la necessità di tutelare maggiormente il debitore che compie un atto dispositivo prima della nascita del credito, il quale potrebbe non essere consapevole del futuro pregiudizio che tale atto potrebbe arrecare.

In conclusione, questa sentenza ha importanti implicazioni pratiche, in quanto rende più difficile per il creditore l’esercizio dell’azione revocatoria in caso di atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, stabilendo che, ai fini della revocatoria ordinaria di un atto anteriore al sorgere del credito, è necessario provare il dolo specifico del debitore, ovvero l’intento di frodare il creditore.

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