Diritti dell’usufruttuario di quote di una società a responsabilità limitata – RLF Express 18-2024

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11170/2024 del 26 aprile 2024

Con la sentenza n. 11170 del 26 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei diritti dell’usufruttuario di quote di società di capitali in caso di liquidazione della stessa.

Nel caso di specie, un usufruttuario di quote di una società a responsabilità limitata, aveva impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio di liquidazione, reclamando l’attribuzione del residuo attivo di liquidazione, attribuito al nudo proprietario invece che a lui.

La Corte di Cassazione ha statuito che le somme derivanti dal residuo attivo di liquidazione di una società di capitali non spettano al nudo proprietario, bensì, spettano all’usufruttuario.

La decisione della Corte si è basata sui seguenti principi:

  • L’usufruttuario ha diritto a “tutti i frutti civili prodotti dalla partecipazione sociale in costanza” del suo diritto (art. 1002 c.c.).
  • La partecipazione sociale può “produrre utili” anche durante la fase di liquidazione della società.
  • Le somme derivanti dal residuo attivo di liquidazione rappresentano il rimborso della quota di capitale sociale versata dal socio, e non un dividendo.
  • In quanto tale, il residuo attivo di liquidazione deve essere attribuito all’usufruttuario, che ha diritto di godere di tutti i frutti della cosa gravata da usufrutto (art. 998 c.c.).

La sentenza in questione ha una notevole rilevanza, in quanto chiarisce un aspetto controverso della disciplina dell’usufrutto di quote di società di capitali. In particolare, con la suddetta sentenza, la Corte ha affermato il principio che l’usufruttuario oltre al diritto degli utili distribuiti dalla società durante la sua esistenza, ha anche diritto al residuo attivo di liquidazione in caso di scioglimento e liquidazione della stessa. La pronuncia in parola rappresenta quindi un importante precedente in materia di diritti dell’usufruttuario di quote di società di capitali. La Corte ha infatti chiarito che l’usufruttuario ha diritto al residuo attivo di liquidazione, in quanto esso non rappresenta un dividendo, ma il rimborso della quota di capitale sociale versata dal socio.

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