RLF Express 6 – 2024
Nonostante i due atti, nel gergo comune, siano identificati come complementari, dal punto di vista giuridico, questi producono effetti simili, ma si differenziano per alcune peculiarità.
Essendo atti stragiudiziali, non si rende necessaria (ma consigliata) l’assistenza del difensore, ben potendo il soggetto attivo decidere di redigere l’atto autonomamente.
Sia la messa in mora del debitore che la diffida ad adempiere si riferiscono ad un inadempimento ma si distinguono in quanto
- la messa in mora viene inoltrata in presenza di un ritardo ingiustificato nell’adempimento;
- la diffida ad adempiere esorta la controparte ad attenersi ai comportamenti prescritti in un contratto entro un certo termine.
Più nel dettaglio, la messa in mora del debitore si redige in caso di ritardo ingiustificato nell’adempimento della prestazione e consiste in un atto recettizio a forma scritta vincolata, in cui si invita formalmente il debitore ad eseguire la propria prestazione attendendosi alle disposizioni contrattuali, entro un dato termine, pena l’avveramento di gravi effetti (cfr. art 1219 c.c.).
I presupposti essenziali per costituire mora del debitore sono:
- il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile;
- l’inadempimento deve derivare da una prestazione inesatta, in ritardo o parziale;
- il ritardo ingiustificato nell’adempimento per dolo o colpa del debitore.
Il medesimo articolo prevede una disposizione normativa che consente, in casi tassativamente indicati, l’automatica messa in mora senza formalità, in particolare quando:
- il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- il termine previsto per l’adempimento è scaduto e l’obbligazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore;
- il debito deriva da un fatto illecito.
La diffida ad adempiere (ex. art. 1454 c.c.) consiste anch’essa in un atto recettizio a forma scritta vincolata con la quale, però, è ordinato al soggetto inadempiente di eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 15 giorni, con l’avvertimento che, in caso contrario, il contratto si intenderà risolto.
Si rende anche possibile la risoluzione automatica per inadempimento in presenza di presupposti tassativi:
- gravità dell’inadempimento di controparte;
- la parte contrattuale che diffida l’altra deve aver rispettato l’obbligo contrattuale a suo carico.
In caso di inadempimento la diffida ad adempiere ha come conseguenza l’immediata risoluzione del contratto, mentre la messa in mora consente al soggetto di agire mediante le tradizionali azioni legali.