Decreto ingiuntivo su fatture elettroniche – RLF Express 22-2024

Aggiornamenti normativi, prove documentali e presupposti necessari.

Il decreto ingiuntivo è un atto giudiziario di diritto civile che consente ai creditori di ottenere un titolo esecutivo senza la necessità di un confronto preventivo con i debitori inadempienti.

Questo strumento, regolato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, è particolarmente utilizzato per il recupero dei crediti di natura certa, liquida ed esigibili, come quelli derivanti dalla fornitura di beni o servizi documentati da fatture.

Come anticipato, il Giudice può emettere un decreto ingiuntivo solo quando sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  1. Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. Questo significa che deve essere inequivocabile (certo), determinato nel suo ammontare (liquido), e non deve essere subordinato a condizioni o a un termine non ancora scaduto (esigibile).
  2. Il creditore deve fornire una prova scritta del credito. L’articolo 634 CPC specifica che per “prova scritta” si intendono non solo i contratti e le fatture, ma anche ogni altro documento che possa provare per iscritto l’esistenza del credito. Con l’avvento della fatturazione elettronica, la fattura stessa, trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI), costituisce una prova scritta sufficiente.
  3. Il debitore deve essere inadempiente rispetto all’obbligazione di pagamento. Questo inadempimento può essere dimostrato tramite solleciti di pagamento rimasti inevasi, che rafforzano la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, sancita dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 909-928 e 935), e regolata dai relativi decreti attuativi, è stato notevolmente semplificato il processo di dimostrazione del credito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.

Di fatto, prima dell’adozione della fatturazione elettronica obbligatoria, il creditore doveva allegare al ricorso, oltre alle fatture, documenti contabili come il registro delle fatture emesse o il registro IVA vendite, al fine di provare l’esistenza del credito.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 ha chiarito che, con l’introduzione del Sistema di Interscambio (SDI), che certifica la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, questi documenti cartacei non sono più necessari.

La fattura elettronica, trasmessa tramite SDI, costituisce di per sé una prova scritta e sufficiente dell’esistenza del credito, conformemente all’articolo 634 CPC. Pertanto, la documentazione richiesta per ottenere un decreto ingiuntivo su fatture elettroniche si è semplificata, pur rimanendo essenziale per dimostrare l’esistenza e l’esigibilità del credito.

I documenti utili ai fini probatori da allegare al Ricorso sono così costituiti:

  1. Fattura Elettronica:

La fattura elettronica rappresenta la prova principale del credito. Deve essere presentata in formato XML, come inviata tramite il Sistema di Interscambio (SDI), insieme alla ricevuta di consegna o accettazione del SDI, che attesta la data di trasmissione della fattura al debitore. Questi documenti costituiscono una prova scritta necessaria e conforme all’articolo 634 CPC.

  • Contratto o Documentazione Precontrattuale:

Sebbene la fattura elettronica possa essere sufficiente, è consigliabile allegare al ricorso il contratto o gli accordi scritti (come ordini di acquisto o preventivi accettati) che hanno originato il credito.

Questo rafforza ulteriormente la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, come richiesto dall’articolo 633 CPC.

  • Comunicazioni di Sollecito:

Le comunicazioni di sollecito inviate al debitore, come e-mail o lettere raccomandate, possono essere utili per dimostrare l’inadempimento del debitore.

Queste comunicazioni rafforzano la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, dimostrando che il creditore ha cercato di risolvere la questione in via stragiudiziale.

  • Ricevute di Pagamento Parziale:

Se il debitore ha effettuato pagamenti parziali, è necessario allegare le relative ricevute o estratti conto bancari. Questi documenti sono fondamentali per dimostrare l’importo residuo del credito ancora esigibile, secondo quanto previsto dall’articolo 633 CPC.

Inoltre, può verificarsi che il Giudice emetta l’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 642 CPC, concedendo la provvisoria esecutorietà del decreto.

Di fatto, l’elenco dei casi previsti dal primo comma dell’art. 642 CPC si ritiene tassativo secondo l’opinione dottrinale prevalente ma, per altra dottrina, la provvisoria esecuzione può essere concessa anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate da tale disposizione, purché gli atti su cui si fonda la domanda di ingiunzione abbiano caratteristiche sostanziali analoghe o addirittura identiche a quelle dei titoli elencati.

A tanto aggiungasi che il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì ”duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate che nel caso di specie assume la qualifica di pubblico ufficiale autorizzato a ricevere l’atto.

Sul punto, è allo studio anche un disegno di legge per modificare l’art. 642 CPC con lo scopo di estendere l’elencazione di cui al primo comma con specifica indicazione delle fatture elettroniche.

In conclusione, la redazione di un ricorso per decreto ingiuntivo basato su fatture elettroniche è stata notevolmente semplificata grazie all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e all’abolizione dell’obbligo di tenuta di registri contabili cartacei come prove necessarie. Tuttavia, per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, è cruciale che il creditore soddisfi i presupposti così come delineati dagli articoli 633 e 634 CPC.

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