Contributo unificato 2025: le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio. – RLF Express 3-2025

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore importanti modifiche al sistema di pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili, come previsto dalla Manovra di fine anno. La principale novità è stata l’introduzione di un importo minimo obbligatorio, il cui mancato pagamento impedisce l’iscrizione della causa a ruolo.

Il contributo unificato non è più un semplice importo che varia in base al valore della causa, ma include una soglia minima obbligatoria di 43,00 euro da versare, in mancanza la causa non può essere iscritta.

Ciò è quanto stato stabilito all’art. 14 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), al comma 3.1. che dispone: “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinati ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.

Pertanto, la norma disciplina due tipi di situazioni:

  • nei casi in cui il contributo sia pari o inferiore a 43,00 euro, deve essere versato l’intero importo per procedere all’iscrizione a ruolo della causa civile;
  • nei casi in cui il contributo sia superiore a 43,00 euro, la causa potrà essere iscritta a ruolo a condizione che vi sia stato il versamento della quota minima di 43,00 euro.

Ma cosa succede se la parte paga solo parzialmente e successivamente non salda l’intero importo? La causa potrà, in ogni caso, essere iscritta e il resto dell’importo diverrà oggetto di successivo recupero.

Difatti, la Legge di Bilancio ha previsto l’attivazione della procedura di riscossione automatica, qualora il pagamento non venga completato entro il termine di 30 giorni dall’iscrizione a ruolo o dal momento in cui sorge l’obbligo, senza la possibilità di un avviso preventivo tramite PEC da parte della Cancelleria, così come previsto dal comma 3 bis dell’art. 248 del D.P.R. n. 115/2002: “Nei procedimenti civili….in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, la società Equitalia Giustizia s.p.a, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all’articolo 16 comma 1 bis”.

In pratica, non solo il versamento iniziale diventa imprescindibile, ma anche la procedura diventa più stringente, dimostrandosi l’Amministrazione meno tollerante verso i ritardi attraverso la riscossione automatica che facilita la gestione delle pendenze fiscali. L’Ufficio competente o Equitalia Giustizia emetteranno una cartella di pagamento e il debitore dovrà adempiere rapidamente per evitare problemi legali.

L’introduzione del pagamento minimo obbligatorio e del recupero automatico sono passi significativi verso un sistema più rigido e disciplinato, ma è anche vero che potrebbe comportare nuove sfide per coloro che si trovano in difficoltà economiche. Sebbene l’intento sia quello di rendere più sostenibile e funzionale il sistema, le nuove regole sollevano interrogativi importanti sulla vera accessibilità della Giustizia.

Queste nuove disposizioni avranno un impatto profondo su avvocati, Uffici Giudiziari e, naturalmente, sui cittadini che si ritrovano ad affrontare una causa legale. Gli avvocati saranno chiamati a svolgere un ruolo di maggiore controllo sui pagamenti effettuati dai propri clienti, assicurandosi che il contributo unificato venga versato correttamente. Allo stesso tempo, gli Uffici di Cancelleria si troveranno ad affrontare una maggiore mole di lavoro, con la gestione delle procedure di recupero crediti che aumenterà in modo significativo.

Ed è in questo scenario che subentra l’importanza di considerare soluzioni alternative alla via giudiziaria, come la mediazione, che può offrire risposte più rapide, economiche e valide per risolvere le controversie.

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