Notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo e deposito nel fascicolo dell’esecuzione: criticità e prime pronunce dei Tribunali. – RLF Express 13-2023
Tra le più importanti e discusse novità introdotte dalla legge di riforma del processo civile n. 206/2021 vi è il nuovo comma 5 dell’art. 543 c.p.c., il quale dispone che “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata dell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.
La ratio della norma è quella di agevolare la posizione del terzo pignorato, avvisandolo tempestivamente della prosecuzione o meno della procedura esecutiva, eliminando il suo dovere di accantonare le somme pignorate in mancanza della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento.
Nella prassi, prima dell’attuale previsione normativa, il terzo pignorato non veniva mai avvisato dell’iscrizione a ruolo del pignoramento, quindi si trovava spesso nella situazione di accantonare le somme pignorate senza di fatto conoscere l’esito del procedimento e quindi, senza sapere se e quando svincolare tali somme nei casi in cui la procedura esecutiva non veniva coltivata.
Il creditore procedente, infatti, solo in caso di assegnazione delle somme ha interesse a notificare l’ordinanza emessa dal Giudice per procedere alla riscossione degli importi dovuti.
In questo primo anno di vigenza del novellato articolo sono intervenute le prime pronunce giurisprudenziali che prendono posizione sulle criticità riscontrate all’esito della concreta applicazione della norma.
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 07 gennaio 2023, ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento presso terzi e l’improcedibilità dell’esecuzione forzata sulla base del mancato adempimento da parte del creditore pignorante, dei nuovi oneri imposti a suo carico dall’art. 543 comma 5 e 6 cpc, come novellato dalla legge 26 novembre 2021 n. 206.
Nel caso di specie il creditore non riusciva a perfezionare le notifiche dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti dei debitori e dei terzi pignorati e a depositare tali avvisi nel fascicolo dell’esecuzione anteriormente alla data dell’udienza. Conseguentemente, il giudice dell’esecuzione procedeva a dichiarare l’inefficacia del pignoramento presso terzi e l’improcedibilità dell’espropriazione forzata escludendo, altresì, l’idoneità dell’avvenuta proposizione di un’opposizione esecutiva da parte dei debitori esecutati a sanare tale vizio.
La disposizione vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell’esecuzione per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell’automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo, stabilendo altresì che l’inottemperanza all’obbligo di avviso del terzo comporti il venir meno degli obblighi ex 546 c.p.c. in capo a quest’ultimo a far data dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento.
La sentenza di merito del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 3 febbraio 2023, n. 96 ha affermato la natura perentoria dell’art. 543, comma 5 c.p.c., il quale dispone che “la mancata notifica ai debitore e ai terzi pignorati, prevista ai sensi dell’art. 543 comma 5 e 6 c.p.c., dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento stesso con conseguente estinzione della procedura”.
Precisamente, il creditore procedente provvedeva ad iscrivere la causa a ruolo senza poi notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e del terzo e depositare il predetto avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione anteriormente alla data dell’udienza. Di conseguenza, il Giudice dell’esecuzione dichiarava l’inefficacia del pignoramento presso terzi e l’improcedibilità dell’espropriazione forzata.
Avverso tale provvedimento il creditore procedente proponeva reclamo, adducendo di aver provveduto al deposito dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo successivamente alla data d’udienza di comparizione, avendo atteso la comunicazione dell’U.N.E.P. di disponibilità dell’atto notificato. Il Collegio rigettava il reclamo con conseguente inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo ex art. 630, comma 1 c.p.c. I giudici, inoltre, osservavano che i nuovi oneri previsti a carico del creditore, contrariamente alla ratio legis di favorire l’efficienza del processo civile, finiranno per dilatarne i tempi: infatti i creditori, per non incorrere in decadenza, saranno costretti a fissare le udienze di comparizione più distanti.
Sempre in tema, una delle questioni più dibattute riguarda l’onere di notifica e deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo: se deve avvenire entro la data d’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento o entro la data d’udienza effettiva.
In merito la già menzionata sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha affermato la natura perentoria della disposizione contenuta nell’art. 543 c.p.c. e in particolare del termine per la notifica e il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo al debitore e al terzo, “entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento”.
Lo scopo della norma è quello di consentire al giudice dell’esecuzione di verificare l’effettivo compimento della notifica e, considerato che la prima udienza di comparizione è il primo momento utile per eseguire tale verifica, si concorda con chi sostiene che il deposito dell’avviso notificato debba avvenire entro l’udienza effettiva, fissata con provvedimento del giudice, e non entro la data originariamente fissata nell’atto introduttivo. Alla luce di quanto esposto, è evidente che bisognerà attendere nuove pronunce giurisprudenziali e che probabilmente si renderà necessario anche l’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione.