Ammortamento alla francese: le sezioni unite escludono l’invalidità del contratto – RLF Express 16-24

Cassazione civile Sez. Un. – 29.05.2024, n. 15130

Attesissima la sentenza n. 15130 con la quale, il 29 maggio 2024, le Sezioni Unite civili hanno finalmente dipanato il dubbio circa l’incidenza del regime di ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta degli interessi debitori sulla validità del contratto di mutuo, enunciando il seguente principio di diritto:

deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. <<alla francese>>, e del regime di capitalizzazione <<composto>> degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto causandone la nullità parziale”.

Il contenzioso trae origine a Salerno ove il Tribunale, chiamato a rispondere in merito alle contestazioni relative ad un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso risalente al 2007, al fine di vederne dichiarare la nullità parziale, aveva rinviato pregiudizialmente la delicata questione alla Suprema Corte, ritenendola “esclusivamente di diritto”.

In sintesi, due i quesiti pregiudiziali, il primo dei quali incentrato sulla determinatezza dell’oggetto del contratto di mutuo, e scaturente dalle doglianze della difesa relativamente alla mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi, tipico del mutuo a rate costanti, cosiddetto alla francese.

Benvero, il contratto de quo, per il quale la ricorrente chiedeva alla Banca Nazionale del Lavoro il rimborso dei “maggiori interessi indebitamente riscossi”,non conteneva riferimenti specifici al tipo di piano di ammortamento e tantomeno al regime di capitalizzazione degli interessi, limitandosi all’indicazione dell’importo mutuato e delle rate da restituirsi lungo la durata del prestito stabilita in quindici anni, con la sola specificazione di tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo.

Ebbene, lapidari sul punto gli Ermellini nello statuire che le sollevate eccezioni non comportano risvolti negativi sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, poiché “la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell’oggetto del contratto”.

Il Giudice di prime cure, stante le sollevate eccezioni della difesa in merito alla presunta maggiore onerosità di un piano di ammortamento scarsamente comprensibile, chiedeva poi se tali omissioni comportassero violazioni delle norme sulla trasparenza contrattuale, presumendo appunto che “la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento <<alla francese>> rispetto a quello <<all’italiana>> costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d’interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato”.

Ebbene, la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestitonon incide sulla trasparenza delle condizioni contrattuali in quanto la valutazione della rispondenza alle proprie esigenze dell’offerta sottoscritta è onere che resta a carico del consumatore, bastando all’istituto di credito l’allegazione del piano di ammortamento al contratto per assolvere ai propri obblighi informativi, che consistono appunto nel rendere “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato” (cfr art. 120-novies, comma 2, TUB).

In conclusione, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento <<alla francese>> di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione <<composto>> degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, perle Sezioni Unite, finalmente, alea iacta est.

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