RLF Express 19 – 2023
Squisitamente di diritto la questione che anima il dibattito giurisprudenziale e che attiene a quelli che sono i risvolti della “mancata indicazione delle modalità di ammortamento c.d. alla francese e/o del regime di capitalizzazione composto degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è infatti chiamata a dirimere una questione interpretativa connotata da caratteri di serialità e sulla quale molteplici e discordanti fioccano le pronunce dei giudici: nella fattispecie la disanima nomofilattica dovrà far luce sulle conseguenze derivanti dalla carenza di una previsione negoziale relativa a presunte omissioni in tema di mancata indicazione espressa del regime di capitalizzazione composto degli interessi, all’interno di un contratto di mutuo bancario, nonché delle modalità di ammortamento “alla francese”.
Diversa la collocazione della vicenda a seconda della lettura del quadro normativo di riferimento sotto il profilo della mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto nel contratto di mutuo: l’orientamento maggioritario non rinviene infatti alcuna conseguenza dal punto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto di mutuo, e tantomeno riguardo avuto riguardo alla trasparenza bancaria, ritenendo sufficienti l’allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo e la consegna dello stesso al cliente per consentire allo stesso di saggiare le modalità di ammortamento ivi contenute e, pertanto, agevolmente desumere la composizione delle rate ed il frazionamento dell’obbligazione restitutoria nel decorso del tempo, senza necessità dunque per l’istituto bancario di esplicitare la formula sottesa al calcolo degli interessi perché conoscibili ex ante dal cliente.
Diverso l’indirizzo di chi ritiene che la modalità di ammortamento alla francese, caratterizzata dal progressivo aumento della quota capitale nel tempo con contestuale e progressiva diminuzione di quella di interessi, determinando per il cliente un incremento ulteriore del denaro mutuato, debba evidenziarsi espressamente all’interno del contratto di mutuo bancario, al fine di garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e scongiurare la violazione di norme quali quella di cui all’art. 117, comma 4 TUB, che impone, a pena di nullità, che in contratti indichino il tasso di interesse e qualsivoglia altro prezzo e condizione praticati.
Non resta, pertanto, che attendere la pronuncia delle Sezioni Unite.