Titolarità del credito post fusione per incorporazione: prova

Tribunale di Roma, sentenza 26.11.2024, n. 18041 – G.U. Giardina

“L’atto di fusione per incorporazione mediante il quale la comparente banca è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporata, è atto ad efficacia erga omnes in virtù della iscrizione di detta fusione nel Registro delle Imprese.

Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni, tra le quali il difetto di prova della titolarità del credito per omessa dimostrazione dell’avvenuta incorporazione per fusione della società erogante il finanziamento.

Si costituiva parte opposta, ribadendo di aver dato prova della titolarità del credito fin dalla fase monitoria, mediante la produzione nel fascicolo telematico dell’atto di fusione per incorporazione iscritto presso il Registro delle Imprese competente.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la predetta eccezione fosse sconfessata per tabulas dal momento che parte opposta aveva dato prova dell’avvenuta fusione e del relativo subentro, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo all’incorporata.

Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese di lite.

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