Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto 22 maggio 2023, n. 2532 – Pres. Peluso
Non rientra tra i compiti del Conservatore la verifica della regolarità o meno della notifica, dovendo quest’ultimo limitarsi a un controllo estrinseco ai sensi dell’art 2674 c.c..
Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento può costituire, al più, una ipotesi di nullità, suscettibile di rinnovazione con efficacia ex tunc ai sensi dell’art 291 c.p.c., con conseguente sanatoria del vizio della trascrizione dell’atto di pignoramento eventualmente effettuato sulla scorta della prima notifica viziata.
Con il decreto in oggetto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato in materia di presunta legittimità della “trascrizione con riserva” di un pignoramento immobiliare da parte della Conservatoria per il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
La vertenza merita opportune premesse.
- Una banca vantava un credito verso un soggetto persona fisica in virtù di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo. Il debitore era coniugato in regime di comunione legale dei beni.
- Da controlli effettuati ai fini del recupero coattivo del credito, emergeva che il debitore, con atto notarile, regolarmente trascritto, aveva donato a suo figlio, in frode ai creditori, la propria quota (pari al 50%) di un immobile uso abitazione e autorimessa, che lo stesso aveva acquistato in comunione legale con la coniuge in precedenza. A questo punto, la Banca “intendeva agire ai sensi dell’art 2929 bis c.c., secondo cui il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore che ha per oggetto beni immobili, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di dichiarativa di inefficacia, se la trascrizione del pignoramento avviene nel termine di un anno dalla data in cui l’atto posto in essere dai debitori è stato trascritto”. “Sussistendo detti requisiti, l’istante intendeva sottoporre a pignoramento ex art. 2929 bis c.c. i beni immobili oggetto della richiamata donazione, proponendo una azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario”.
- Notificato l’atto di precetto e sussistendo il rischio che il ritardo nell’esecuzione potesse comportare l’impossibilità di soddisfare il proprio credito – essendo ormai impellente la scadenza del termine di un anno dalla data in cui l’atto a titolo gratuito era stato trascritto – la Banca depositava istanza ex art. 482 c.p.c. per procedere con esecuzione immediata: istanza che veniva accolta dal Tribunale.
- All’esito, la creditrice chiedeva all’Ufficiale Giudiziario, a norma dell’art. 2929 bis c.c. di sottoporre a pignoramento i beni immobili compiutamente indicati in ricorso. L’Ufficiale Giudiziario, stante l’assenza dei tre destinatari del pignoramento immobiliare, procedeva alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
- A questo punto, la Banca prontamente provvedeva alla richiesta di trascrizione del pignoramento immobiliare presso l’A.E. competente.
- Il Conservatore, nutrendo dubbi sulla trascrivibilità dell’atto di pignoramento in quanto notificato ex art 140 c.p.c. e stante la mancata produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate informative da inviarsi ai destinatari della notifica (in quanto non ancora restituiti da Poste Italiane Spa), accettava con riserva la trascrizione del pignoramento immobiliare.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 2929 bis c.c. era necessario che la trascrizione del pignoramento avvenisse entro il termine di un anno dalla trascrizione della donazione, termine giunto quasi a scadenza.
Ciò premesso, la Banca creditrice ha proposto reclamo avverso il provvedimento della Conservatoria, eccependo la illegittimità della trascrizione con riserva in quanto il mancato deposito dell’avviso di ricevimento non incide comunque sul perfezionamento della notifica, dovendosi inoltre tener conto del principio di scissione degli effetti tra il notificante e il destinatario. Pertanto, la reclamante ha chiesto di ordinare alla reclamata di rendere definitiva la trascrizione del pignoramento oggetto di causa.
La Conservatoria, costituendosi, ha chiesto il rigetto del reclamo in quanto ai sensi dell’art 555 c.p.c., la trascrizione del pignoramento presuppone la compiuta e perfetta notifica dello stesso, in quanto atto antecedente.
Il giudice di prime cure ha condiviso “quanto evidenziato dal ricorrente, ovvero che il Conservatore debba limitarsi ad un controllo formale ed estrinseco degli atti, senza indagare sulla regolarità o meno della notifica”.
Inoltre, passando in rassegna l’atto pignoramento quale fattispecie a formazione progressiva – che inizia con la notifica dell’ingiunzione al debitore e si completa con la trascrizione di tale atto nei registri immobiliari – in ordine alla notifica ha osservato che “il mancato deposito dell’avviso di ricevimento può costituire, al più, una ipotesi di nullità, suscettibile di rinnovazione con efficacia ex tunc ai sensi dell’art 291 c.p.c., con conseguente sanatoria del vizio della trascrizione dell’atto di pignoramento eventualmente effettuato sulla scorta della prima notifica viziata (cfr. in tali termini già Tribunale sez. II – Napoli, 01/04/2006; Trib. Napoli del 12/03/2014 n. 7054)”.
Pertanto, il Tribunale campano ha accolto il reclamo e per l’effetto ha dichiarato illegittima la riserva apposta alla nota di trascrizione dell’atto di pignoramento immobiliare.