Operatività della clausola di salvaguardia nei contratti con il consumatore

Tribunale di Salerno, 6 giugno 2022, n. 1985 – G.U. Caputo

In applicazione dell’art. 33, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo, è da escludersi la “manifesta eccessività” dell’importo pattuito contrattualmente come dovuto in caso di inadempimento o ritardato adempimento della parte mutuataria, se il contratto di finanziamento prevede la cd. clausola di salvaguardia.

Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Salerno è intervenuto in materia di vessatorietà della clausola sugli interessi moratori nei contratti con il consumatore.

Con atto citazione, il debitore proponeva opposizione avverso il decreto con il quale la Banca gli aveva ingiunto di pagare un importo quale saldo debitore di un contratto di finanziamento.

L’opposizione si fondava, tra le altre, sulla presunta vessatorietà della clausola sugli interessi di mora previsti in caso di ritardo nel pagamento delle rate, in violazione della disciplina consumeristica.

Parte opposta eccepiva che non tutte le clausole soggiacciono alla presunzione di vessatorietà ma solo le clausole che prevedono, in caso di inadempimento e/o di ritardo, il pagamento di importi manifestamente eccessivi.

Il Tribunale di Salerno ha statuito che “nel caso di specie non appare ravvisabile la “manifesta eccessività” dell’importo pattuito contrattualmente come dovuto in caso di inadempimento o ritardato adempimento della parte mutuataria, anche tenuto conto che nel contratto di finanziamento […] è previsto[a], a salvaguardia della posizione del consumatore, contraente debole” una clausola c.d. di salvaguardia.

Pertanto, posto che la clausola di salvaguardia consente di convertire l’eventuale tasso di mora ultralegale in un tasso rispondente ai limiti di legge, il Tribunale di Salerno ha dichiarato infondata l’eccezione.

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