Irreperibilità del debitore: quid iuris per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale?

Tribunale di Roma, sentenza 06 aprile 2023, n. 227 – Est. Genna

Lo stato di insolvenza risulta provato dalla concomitanza di diversi fattori, tra i quali l’irreperibilità della società nella sede legale.

All’esito dell’apertura del procedimento unitario, il giudice delegato per l’istruttoria, rilevato che la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale (e del decreto di fissazione dell’udienza) effettuata dal ricorrente non era andata a buon fine per irreperibilità della società debitrice presso la sede legale, ha rinviato ad altra udienza, onerando il ricorrente di rinnovare la notifica ai sensi dell’art. 40, comma 8 CCII, quindi con deposito nella casa comunale della sede legale risultante dal Registro delle Imprese.

Alla successiva udienza, il giudice delegato, preso atto del deposito della prova dell’avvenuta notifica presso la casa comunale e considerato che la società debitrice, benché ritualmente citata, non si era costituita e che per essa nessuno era comparso, ha riservato la decisione al collegio.

Il Tribunale in composizione collegiale, nell’accertare la sussistenza dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale, ha tenuto conto anche dell’irreperibilità della società nella sede legale. Pertanto, anche nella vigenza del nuovo CCII e delle norme ivi previste, la giurisprudenza di merito considera valida la notifica del ricorso per la liquidazione giudiziale presso la casa comunale, qualora non sia possibile la notifica a mezzo pec o presso la sede legale della società.

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