Intermediari finanziari e onere della prova del credito ex art. 50 tub

Tribunale di Palmi, sentenza 14.11.2024, n. 730 – G.U. Piccione

L’evoluzione normativa in materia di intermediazione finanziaria e la recente giurisprudenza, propendono, quantomeno con riferimento all’attività di concessione di finanziamenti latu sensu, per la sostanziale equiparazione delle due tipologie di intermediari, bancari e finanziari, ritenendo conseguentemente applicabile l’art. 50 T.U.B. anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all’art. 106 T.U.B..

Con atto di citazione, parte opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni, tra le quali la nullità del decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 633 c.p.c. e 50 del D.lgs. 385/1993. In particolare, il debitore eccepiva la “inapplicabilità della norma speciale alle società di intermediazione finanziaria e, dunque, della inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo”.

Si costituiva parte opposta, ribadendo di aver provato l’esistenza e l’ammontare del credito mediante la produzione del titolo negoziale e della lista movimenti, certificata ai sensi dell’art. 50 TUB.

Il Tribunale di Palmi, richiamando la giurisprudenza di legittimità, in virtù della quale “le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Ex multis, Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001)”, ha rilevato che l’opponente non ha formulato “contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute nell’estratto conto analitico versato in atti dalla creditrice”.

Inoltre, ha statuito che l’art. 50 TUB si applica anche agli intermediari bancari e finanziari (iscritti negli elenchi di cui all’art. 106 T.U.B.) e pertanto, ha ritenuto assolto l’onere probatorio di parte opposta.

Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese di lite.

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