Tribunale di Roma, sentenza 26.11.2024, n. 18041 – G.U. Giardina
“L’art.124-bis del TU.B. impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti. Tale obbligo di responsible lending è imposto nei contratti di credito al consumo allo scopo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.”
Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca sollevando diverse eccezioni, tra le quali l’omessa valutazione del merito creditizio con riferimento all’art. 124-bis, comma primo, TUB, e la conseguente responsabilità della Banca nell’erogazione del finanziamento con condanna al risarcimento dei danni da procurato sovraindebitamento.
Si costituiva parte opposta argomentando di aver agito nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e, con la richiesta diligenza professionale.
Il Tribunale di Roma, richiamando la normativa vigente in materia e la giurisprudenza della CGUE, ha ritenuto che nel caso di specie, alla luce della situazione personale familiare e lavorativa di cui godevano gli opponenti al tempo della concessione del finanziamento, la Banca avesse la discrezionale scelta di concedere il finanziamento in esame, escludendo una condotta contraria alla buona fede e/o posta in violazione degli specifici obblighi di diligenza normativamente previsti a carico del finanziatore.
Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato, con rigetto dell’opposizione e condanna alle spese di lite.