Firma apposta sull’avviso di ricevimento e querela di falso

Tribunale di Palermo, sentenza 27.02.2024, n. 1194 – Pres. Terramagra

Posto che l’avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico al destinatario, la querela di falso tesa a confutare l’autenticità della firma apposta nell’avviso di ricevimento in quanto non riconducibile al destinatario è inammissibile.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Palermo si è pronunciato sull’inammissibilità della querela di falso proposta avverso la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente proponeva querela di falso avverso la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata mediante la quale sarebbe stata a lui comunicata la cessione del credito. Parte opposta, dichiarava di volersi avvalere del documento contestato e, argomentando, chiedeva comunque che la querela venisse dichiarata nulla.

Il giudice di prime cure ha chiarito innanzitutto che “non venendo in rilievo una notificazione di un atto giudiziario ma una semplice comunicazione di avvenuta cessione del credito trova applicazione il d.m. 9 aprile 2001 e non già la legge n. 890 del 1982”. Ha poi richiamato il principio di diritto in virtù del quale “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall’art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente […] Pertanto, qualora manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull’avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego” (Cass. Civ SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 19 gennaio 2023 N. 1686).

Pertanto, il Tribunale siciliano ha dichiarato l’inammissibilità della querela di falso, con la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.

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