Difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e della cessionaria. Prova documentale e ricostruzione fattuale delle cessioni c.d. “in blocco”

Caso di studio presentato da: Avv. Gloriana Gargano e Avv. Antonio Cafasso

Tribunale di Potenza, ordinanza 07.10.2024, Pres. Alborino, Rel. Visconti,

In caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).

In un giudizio di opposizione ex art. 615. Comma 2, e 617, comma 2, c.p.c. il debitore esecutato eccepiva:

  1. difetto di legittimazione attiva del creditore procedente;
  2. difetto di legittimazione attiva della cessionaria;
  3. erroneità delle somme pretese.

Pronunciatosi solo sui primi due motivi, il G.E., a seguito di un accertamento sommario tipico della fase cautelare, accoglieva l’istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Potenza si è pronunciato sul Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. presentato dalla nuova creditrice procedente, avverso il suddetto provvedimento del G.E. .

Nel corso del giudizio, il reclamante ricostruiva e documentava puntualmente la vicenda successoria relativa alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Il reclamato, costituitosi in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo e l’accoglimento dei suddetti tre motivi, non deduceva ragioni tali da far dubitare che il proprio debito fosse escluso a fronte dell’intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata né dimostrava che non fossero dovute somme in favore del creditore procedente sulla base del titolo azionato.

Il Collegio, respingendo tutte le eccezioni del reclamato, dichiarava il reclamo fondato e riformava totalmente l’ordinanza del G.E..

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