Tribunale di Crotone, sentenza 13.11.2024, n. 734 – G.U. Cilardi
Quando nel contratto vi è una norma che contiene una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., “risulta precluso al Giudice di valutare la gravità dell’inadempimento contestato alla parte opponente (v. Cass. n. 3343/2001; Cass. n. 16993/2007: “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l’inadempimento di controparte senza doverne provare l’importanza”; ancora si afferma che: “la clausola risolutiva espressa … non fa che … accelerare la risoluzione, avendo le parti anticipatamente valutato l’importanza di un determinato inadempimento, e quindi eliminato la necessità di un’indagine “ad hoc” avuto riguardo all’interesse dell’altra parte” – v. Cass. n. 10818/2006)”.
Si premette che il credito vantato dall’opposta banca deriva dal mancato pagamento di canoni di locazione per un veicolo concesso in leasing finanziario (da una società terza), divenuto indisponibile per fatto non imputabile né al concedente né all’utilizzatore (perché sottoposto a sequestro penale ex art. 321 c.p.p.).
Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano preliminarmente l’autorizzazione alla chiamata della società con la quale era stato sottoscritto il contratto di leasing finanziario e nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, per infondatezza della domanda di pagamento in fatto e in diritto nonché, in via riconvenzionale, di dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di leasing, oltre che di condannare l’opposta al ripristino del piano di rateizzazione e alla riconsegna dell’autovettura e, in subordine, di rideterminare l’esatto rapporto di dare-avere tra le parti. Si costituiva la Banca opposta, chiedendo a vario titolo il rigetto dell’opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto. Concessa l’autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio la società terza, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e formulando istanza di estromissione dal giudizio; nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione perché infondata.
Secondo il tribunale calabrese, la Banca creditrice ha assolto il suo onere probatorio, versando in atti:
- il contratto di leasing;
- il contratto di fideiussione;
- l’estratto autenticato del libro giornale;
- la lettera di diffida e messa in mora per somme impagate.
Posto che il contratto di leasing contiene una norma che richiama la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., in virtù della quale in presenza di una clausola di tal fatta la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola, nel caso di specie è incontestato che la società opposta avesse comunicato la diffida di pagamento e l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing. Tanto è sufficiente a determinare la risoluzione di diritto del titolo contrattuale.
Inoltre, nel contratto vi è una norma in virtù della quale “il mancato o inesatto pagamento da parte dell’utilizzatore, per qualunque motivo (anche di ordine tecnico), di somme da costui dovute alla concedente costituisce inadempimento dell’utilizzatore, del quale esso deve rispondere”.
Pertanto, il giudice di prime cure, ha confermato il decreto, con rigetto dell’opposizione e delle domande riconvenzionali proposte.