Tribunale di Napoli, ordinanza 27.05.2024 – Pres. Cataldi – Rel. Montefusco
L’astreinte è uno strumento che rimane pur sempre finalizzato ad incentivare l’adempimento spontaneo di un’obbligazione (di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro) da parte del soggetto a ciò condannato, prospettando a quest’ultimo una diminuzione del suo patrimonio per l’ipotesi di mancato o ritardato adempimento (Cass. 22714 del 26/07/2023).
Con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Napoli si è pronunciato in merito all’abuso dello strumento dell’astreinte.
Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale, nell’ambito dell’opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., aveva accolto l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli contenenti l’ordine di deposito della documentazione bancaria, parte ricorrente chiedeva di ripristinarne l’esecutività. L’Istituto di credito reclamato si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo.
Il Tribunale campano ha preso atto che:
- “il comportamento complessivo della Banca e la dichiarazione resa da ultima possono essere interpretati in modo non equivoco quale definitiva volontà di non adempiere”;
- la Banca ha versato l’astreinte
Per quanto innanzi, richiamata la giurisprudenza di legittimità, i giudici di merito hanno ritenuto che l’impossibilità di procedere nell’esecuzione della prestazione di consegna della documentazione (che la Banca ha dichiarato di non possedere più, essendo decorso il decennio) fa venir meno il presupposto dell’astreinte e del processo esecutivo.
Rimane la responsabilità risarcitoria della Banca, salvo che il creditore provi e quantifichi il pregiudizio effettivamente subito.
Pertanto, il reclamo è stato rigettato.