Il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1326/2024 a firma della Dott.ssa Jone Galasso, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale per motivi attinenti l’effettività del tentativo di mediazione, ribadendo così un principio ormai cardine in tema.
Nella fattispecie il Giudicante ha ritenuto che l’esito negativo della procedura non basta a soddisfare la condizione di procedibilità in quanto l’attivazione della mediazione non può ridursi a mero onere processuale, dovendo essere strumentale ad una risoluzione sostanziale della controversia, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8473/2019).
Pertanto, per soddisfare la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, è indispensabile non solo che il procedimento venga attivato correttamente ma anche che le parti partecipino in ottica cooperativa al primo incontro con il mediatore, al termine del quale potranno liberamente dichiarare di non voler proseguire con la procedura.
Quanto suesposto evidenzia ancora una volta l’importanza attribuita allo scopo deflattivo dell’istituto, volto ad una potenziale riduzione del contenzioso: pertanto, quando la mediazione è condizione di procedibilità, appare di palmare evidenza che la condizione di procedibilità debba considerarsi soddisfatta solo con la reale celebrazione del primo incontro, non rilevando che lo stesso possa concludersi senza un accordo tra le parti.
La ratio trova fondamento nella circostanza per cui il tentativo di mediazione può dirsi tale solo se condotto con l’obiettivo di risolvere sostanzialmente la controversia che ha dato origine al giudizio.
Infatti, come statuito in sentenza, “appare chiaro che tentare la mediazione non equivale ad attivarne il procedimento in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero il contatto diretto tra le parti ed il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione (cfr Cass. Civile sez. III N. 8473/2019).
In pieno accordo con l’obiettivo legislativo di promuovere la mediazione come strumento di deflazionamento del contenzioso, la sentenza appena esaminata intende conferire valore sostanziale a questo presupposto processuale, superando la sua mera funzione di formalità procedurale, nel rispetto del disposto dell’art. 5 del D. Lgs. 28/2010.