Nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. – RLF Express 32-2024

Con ordinanza n. 20648 del 24 luglio 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c..

Il caso in esame riguardava una controversia legata a una fideiussione, con riferimento ad una clausola contrattuale con cui le parti avevano derogato (modificato) le disposizioni di legge, in particolare l’articolo 1957 c.c., prevedendo il pagamento del debito “a semplice richiesta scritta”, senza la necessità di un’azione giudiziaria.

L’articolo 1957 del codice civile italiano disciplina la figura del fideiussore, ovvero colui che si obbliga a pagare un debito altrui in caso di insolvenza del debitore principale. La norma in questione stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza del debito principale, a patto che il creditore, entro sei mesi dalla scadenza, abbia agito nei confronti del debitore principale e abbia proseguito con diligenza le azioni esecutive.

La clausola di rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c. è una pattuizione con cui le parti, in fase contrattuale, cercano di derogare a tale disposizione. In altre parole, si cerca di escludere l’obbligo per il creditore di agire nei confronti del debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza.

Tuttavia, la giurisprudenza italiana ha costantemente affermato la nullità di tali clausole. Il motivo è semplice: l’articolo 1957 c.c. rappresenta una norma protettiva del fideiussore, volta a limitare la sua responsabilità nel tempo. Pertanto, qualsiasi pattuizione che tenda ad eludere tale tutela è considerata nulla.

Se un contratto di fideiussione contiene una clausola di rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c., tale clausola si considera nulla. Di conseguenza, si applica la disciplina generale prevista dalla norma, ovvero il creditore dovrà agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza del debito principale per poter poi rivalersi sul fideiussore.

In caso di mancato rispetto di tale termine, il fideiussore sarà liberato dalla propria obbligazione.

La rigorosa posizione della giurisprudenza si fonda su diversi principi:

  • Tutela del fideiussore: Il fideiussore è una figura che assume una posizione di garanzia rispetto al debitore principale. È quindi fondamentale che la sua responsabilità sia circoscritta nel tempo e nei modi previsti dalla legge.
  • Equilibrio contrattuale: La clausola di rinuncia ai termini introduce uno squilibrio contrattuale a sfavore del fideiussore, limitando in modo eccessivo la sua libertà di agire.
  • Carattere inderogabile della norma: L’articolo 1957 c.c. è considerato una norma inderogabile, nel senso che le parti non possono, attraverso accordi privati, derogare al suo contenuto.

In conclusione, la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c. è un principio consolidato nella giurisprudenza italiana. Tale principio è fondamentale per garantire la tutela del fideiussore e per mantenere un equilibrio contrattuale tra le parti.

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