Esecuzione immobiliare: le banche possono proseguire con i pignoramenti, anche in contesti di crisi finanziaria del debitore – RLF Express 31-2024

ll creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg.  del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”.

Con la recentissima sentenza del 19 agosto 2024, n. 22914, la Corte di Cassazione si è espressa sull’interferenza del privilegio processuale fondiario di cui all’art. 41, comma 2 TUB con le nuove norme del Codice della Crisi.

Questa sentenza si inserisce in un quadro normativo complesso, che deve bilanciare le esigenze di tutela dei creditori con quelle di salvaguardia dei debitori in difficoltà.

La Cassazione ha chiarito che, almeno per quanto riguarda i pignoramenti immobiliari, le garanzie offerte dalle banche restano prioritarie anche in presenza di procedure concorsuali di liquidazione controllata, evidenziando che le procedure concorsuali non rappresentano un ostacolo per la continuazione delle esecuzioni promosse dalle banche.

In linea con le pronunce antecedenti, gli ermellini hanno confermato che quando l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale interviene in un momento in cui è già pendente l’esecuzione immobiliare avviata dal creditore fondiario, tale ultimo può procedere autonomamente con l’esproprio.

L’art. 41, comma 2, TUB, come noto, accorda un privilegio processuale al creditore fondiario disponendo che “l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”.

La decisione è limitata alle compatibilità tra il privilegio fondiario e le procedure concorsuali di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata. L’orientamento espresso dalla sentenza opta per la soluzione positiva, ritenendo che il privilegio ex art. 41, comma 2, TUB, sia applicabile anche nella liquidazione controllata.

La decisione della Cassazione rappresenta un duro colpo per i debitori che speravano di ottenere una sospensione dell’esecuzione immobiliare attraverso la procedura di sovraindebitamento.

Se da una parte la pronuncia ha confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, stabilendo che il privilegio processuale fondiario deve ritenersi applicabile alla liquidazione giudiziale, dall’altra ha ritenuto che la Banca, quale creditore procedente, che vanta ipoteca di primo grado sull’immobile a garanzia di mutuo fondiario, può procedere alla vendita coattiva dello stesso, anche in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata.

Ebbene con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, la Cassazione conferma il potere delle banche di proseguire con i pignoramenti, anche quando il debitore sia sottoposto alla procedura concorsuale prevista dall’articolo 268 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), introdotto dal decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, evidenziando che le procedure concorsuali non rappresentano un ostacolo per la continuazione delle esecuzioni promosse dalle banche.

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