La responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. – RLF Express 28-2024

La responsabilità patrimoniale costituisce la prima forma di tutela giuridica del diritto di credito, contro le pretese, poiché abbraccia la disponibilità del patrimonio del debitore e consente di soddisfare le ragioni del creditore in caso di mancato adempimento delle prestazioni dovute.

Ciò emerge chiaramente dall’art. 2740, comma 1 c.c. che sancisce: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; pertanto, se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta, la norma consente al creditore di aggredire i beni dell’obbligato.

Ai sensi dell’art. 2740, comma 2 c.c., sono previste limitazioni di responsabilità, dirette a circoscrivere a determinati beni dell’obbligato il potere del creditore di ottenere in via coattiva il soddisfacimento della propria pretesa nei soli casi ammessi dalla legge.

Qualora il debitore persista nel proprio inadempimento, il creditore può proporre

un’azione esecutiva volta ad ottenere la realizzazione coattiva del credito, in forza di un titolo esecutivo emesso dal giudice competente.

Nel nostro Ordinamento sono previste due forme di esecuzione forzata:

  • esecuzione forzata in forma specifica: può essere esperita quando l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di una cosa determinata, ovvero quando la condotta dovuta consiste in un facere fungibile o in un non facere;
  • esecuzione forzata per espropriazione: può essere esperita nelle ipotesi in cui la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro.

Il procedimento di esecuzione forzata si articola in tre momenti: (i) pignoramento; (ii) vendita forzata; (iii) attribuzione del prezzo ai creditori.

L’eventuale residuo ricavato va rimesso al debitore.

All’art. 2741 c.c. è sancito il principio della “par condicio creditorum”, in virtù del quale

tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sul patrimonio del debitore”.

Se il patrimonio dell’obbligato non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, il giudice dell’esecuzione è tenuto a soddisfare i creditori in misura proporzionale all’entità del credito da essi vantato; tuttavia, tale disposizione può essere adottata solo nei confronti dei creditori che abbiano fatto valere il proprio diritto e siano “intervenuti” nella procedura esecutiva promossa da uno di essi.

Invece, il creditore assistito da una causa di prelazione ha diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Inoltre, il creditore titolare di un diritto reale di garanzia vanta il diritto di sequela: può cioè soddisfarsi sul bene del debitore oggetto del suo diritto, anche se questo bene è stato nel frattempo alienato ad un terzo.

Dunque, il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica per i creditori che può essere aggredito solo in caso di inadempimento e a seguito di pignoramento dei beni.

Fino a tale momento, il debitore può legittimamente disporre dei propri beni per sottrarli alla garanzia dei creditori. Tuttavia, per garantire al creditore una maggior tutela, l’Ordinamento prevede specifici mezzi di tutela preventiva volti a far dichiarare inefficaci o simulati gli atti di disposizione compiuti dal debitore prima dell’inadempimento (azione revocatoria, surrogatoria, di simulazione).

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