La tutela cautelare. I provvedimenti urgenti ex art. 700 cpc – RLF Express 26-2024

L’art. 700 c.p.c. stabilisce: “chi ha fondato timore che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, possa richiedere con ricorso il provvedimento d’urgenza più idoneo ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul merito”.

La disposizione di cui sopra è considerata una norma di chiusura del procedimento cautelare in quanto offre la possibilità di anticipare la tutela giudiziaria in presenza di una situazione urgente, al fine di garantire una tutela immediata al diritto del ricorrente che potrebbe altrimenti essere irrimediabilmente e irreparabilmente compromesso in attesa del processo ordinario.

La sua funzione, pertanto, permette di anticipare in tutto o in parte la sentenza di merito, e alcuni degli effetti che questa potrebbe produrre tra le parti.

Tali provvedimentipresentano le seguenti caratteristiche:

  • urgenza: permettono di tutelare un diritto che risulta essere minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile;
  • residualità: è possibile richiederli quando l’esigenza non potrebbe essere soddisfatta mediante una misura “tipica” prevista dall’ordinamento;
  • atipicità: non hanno un contenuto puntualmente predeterminato dalla legge, pertanto consentono al giudice ampia discrezionalità, a seconda della situazione verificatasi.

L’applicazione della norma è limitata ai casi in cui non sussistano forme alternative di tutela ovvero quando queste siano inadeguate o inefficaci.

Il procedimento ex art 700 cpc è a cognizione sommaria e salvo casi eccezionali si svolge previa istaurazione del contraddittorio, omesse le formalità non essenziali ed incompatibili con il carattere urgente.
 

provvedimenti cautelari, di cui l’art. 700 c.p.c.  sono definiti “provvisori”, in quanto finalizzati a fornire tutela giuridica ad una certa situazione, in attesa che questa venga definitivamente regolata da una sentenza.
Alcuni dei provvedimenti cautelari sono regolati dal codice di procedura civile (ad esempio il sequestro, la denuncia di nuova opera o di danno temuto), altri sono contenuti nel codice civile (ad esempio l’art. 2378 consente di chiedere la sospensione della delibera assembleare impugnata), altri ancora si trovano in leggi speciali.


I provvedimenti d’urgenza di cui all’art 700 cpc si possono distinguere in:

  • conservativi: con lo scopo di garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione di merito mantenendo inalterata la situazione di fatto su cui la sentenza del giudice andrà ad incidere
  • anticipatori: che tendono ad anticipare in tutto o parte degli effetti della decisione finale e pertanto posseggono un maggiore raggio di applicazione.

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