Corte di Cassazione – Ordinanza n. 16477/2024
“Dopo le sentenze delle Sezioni Unite [Cass. Sez. U n. 6070-13, Cass. Sez. Un. 6071-13], si è perpetuato un contrasto in seno alla Corte, vertente in particolare sulla possibilità di configurare la tacita rinuncia ad alcuni dei crediti della società, sub iudice e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 cod. proc. civ.”.
Di tale contrasto prende atto l’ordinanza interlocutoria n. 16477/2024, emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione in data 13.06.2024.
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Giudizio di merito
La controversia afferiva ad un’azione di ripetizione di indebito promossa da una società e dai fideiussori: gli istanti asserivano di aver indebitamente versato delle somme per l’illegittima applicazione di interessi sui conti correnti bancari accesi dalla società.
Successivamente, in pendenza di giudizio, la società istante si era cancellata dal registro delle imprese e preso atto di ciò, il Tribunale adito aveva dichiarato la cessata materia del contendere, respingendo le domande dei fideiussori.
All’esito dell’instaurazione del giudizio di appello, la Corte competente aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della società, in quanto cancellata dal registro delle imprese, accogliendo, invece, la domanda di restituzione delle somme e condannando la banca a pagare il dovuto al socio unico della società estinta, dichiarando assorbita la domanda dei fideiussori.
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L’Istituto di credito soccombente ha promosso ricorso in Cassazione avverso la sentenza di appello, al quale hanno replicato con controricorso gli intimati.
Il secondo motivo del ricorso principale afferisce a una questione sulla quale la Sezione I della Corte di Cassazione ha registrato, nell’ultimo decennio, una divaricazione di indirizzi. Dopo le pronunce delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U n. 6070-13, Cass. Sez. Un. 6071-13), “si è perpetuato un contrasto in seno alla Corte, vertente in particolare sulla possibilità di configurare la tacita rinuncia ad alcuni dei crediti della società, sub iudice e illiquidi, e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 cod. proc. civ.”:
- secondo l’orientamento sotteso alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 6070/2013, “andrebbe constata in casi del genere una presunzione pressoché assoluta di rinuncia, correlata a un intento abdicativo di per sé discendente dalla cancellazione”;
- secondo l’orientamento della Prima sezione (Cass. Sez. 1 n. 9464/2020) e della Prima sottosezione delle Sesta (Cass. Sez. 6-1 n. 30075/2020), si configurerebbe “una presunzione inversa, escludente (di fatto) ogni automatismo: la cancellazione della società non determina la automatica rinuncia del credito controverso, perché la remissione del debito presuppone una volontà inequivoca in tal senso, che deve essere specificamente allegata e provata”;
- vi è poi una diversa pronuncia, Cass. Sez. 3 n. 21071/2023, che “ha posto nuovamente al centro del problema l’automatismo discendente dalla distinzione operata dalle Sezioni Unite del 2013, ridimensionandone il profilo – certo – ma sull’opposto versante della ripartizione dell’onere della prova: la volontà abdicativa si presume fintanto che non sia dimostrato il contrario, vale a dire che il credito, originariamente azionato dalla società e per definizione illiquido, non è stato implicitamente rinunciato”.
Preso atto del contrasto giurisprudenziale e in considerazione dell’importanza della questione, suscettibile di riproporsi in svariati casi, la Sezione I della Corte di Cassazione ha ritenuto di rimettere gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.