Disconoscimento della conformità all’originale del contratto di finanziamento

Tribunale di Salerno, sentenza 29.04.2024, n. 2278 – G.U. Caputo

“Il disconoscimento formale della conformità della copia all’originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale (Cass. Civ., n. 24634/2021)”.

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Salerno si è pronunciato sull’eccezione di disconoscimento della conformità di un documento all’originale, delineandone i profili di ammissibilità.

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano, tra le altre, la conformità rispetto all’originale del contratto di finanziamento (recte asserita proposta di finanziamento) posto a fondamento del decreto ingiuntivo. Parte opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Inoltre, l’Istituto di credito convenuto, intendendo avvalersi del documento disconosciuto, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c..

Il giudice di prime cure, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità, sottolinea che “non avendo gli opponenti indicato, neppure genericamente, quali sarebbero gli aspetti differenziali tra il documento prodotto in copia rispetto all’originale, il relativo disconoscimento deve ritenersi “tamquam non esset””.

Pertanto, il Tribunale campano ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.

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