Analisi dell’articolo 480 c.p.c.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento, condotta in forza di un titolo esecutivo.
Trattasi di titoli esecutivi ai sensi dell’art. 474 c.p.c.:
- sentenze,
- provvedimenti
- altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Il termine indicato all’interno dell’atto di precetto non deve essere inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza di adempimento da parte del debitore, si procederà ad esecuzione forzata; quest’ultima risulta essere il rimedio giudiziale finalizzato a recuperare un diritto di credito rimasto insoddisfatto:
L’atto di precetto segna dunque l’inizio dell’esecuzione stessa.
Controversa è la natura dell’atto di precetto in quanto:
- per la giurisprudenza maggioritaria il precetto è un atto avente natura stragiudiziale perché non è rivolto al giudice bensì al debitore al quale si chiede di adempiere interamente all’obbligo assunto prima di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
- per la dottrina, il precetto ha natura giudiziale: la sua struttura normativa è simile a quella dell’atto di citazione poiché avvia l’azione giudiziaria dell’esecuzione forzata.
L’articolo 480 c.p.c. rubricato “Forma del precetto“ sancisce che:
“Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell’articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
L’atto di precetto per essere giuridicamente efficace deve contenere, a pena di nullità:
- generalità delle parti (creditore e debitore);
- riferimento al titolo esecutivo;
- data in cui è avvenuta la notifica del titolo esecutivo al debitore, qualora sia effettuata separatamente dal precetto;
- somma dovuta dal debitore;
- avvertimento che il debitore può porre rimedio alla sua situazione di sovraindebitamento;
- dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione;
- essere sottoscritto dal creditore istante personalmente o dal suo difensore se si avvale dell’assistenza di questi.
L’atto di precetto è un atto recettizio: questo significa che produce i suoi effetti solo nel momento in cui è portato a conoscenza del destinatario.
Infatti, il precetto, completo dei contenuti sopra descritti, deve essere notificato al debitore,
(personalmente se persona fisica o presso la sede legale, se è una persona giuridica.) insieme o in un momento successivo al titolo esecutivo.
Una volta trascorsi dieci giorni (o termine maggiore indicato nell’atto stesso), il creditore potrà avviare la procedura esecutiva entro 90 giorni dalla notifica del precetto, altrimenti quest’ultimo perde efficacia e allora sarà necessario notificare un nuovo atto di precetto (atto di precetto in rinnovazione). Qualora il creditore procedesse all’esecuzione in forza di un decreto perento, potrebbe essere motivo di opposizione da parte del debitore.