Contratto di intermediazione finanziaria: soggettività – RLF Express 12-2024

Cassazione civile sez. I – Sentenza n. 9331 dell’08.04.2024

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nel caso di specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa”.

Questo è il principio enunciato, con ordinanza n. 9331 dello scorso 8 aprile, dalla Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se l’acquisto dei titoli sia valido ed efficace per chi abbia effettuato l’ordine e per il cointestatario del conto quando il contratto-quadro sia stato sottoscritto solo dal primo (ordinante) e non dal secondo.

I giudici di legittimità hanno argomentato richiamando un loro precedente principio di diritto, secondo il quale “la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari“.

Ne deriva che:

  • la facoltà degli intestatari di operare disgiuntamente sul conto con efficacia vincolante per sé e per l’altro è limitata alle operazioni di prelievo sul conto;
  • il contratto-quadro sottoscritto solo da uno dei due stipulanti è nullo per difetto di forma scritta, con conseguente travolgimento integrale degli ordini di acquisto per entrambi.

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