Tribunale di Foggia, sentenza 17.01.2024, n. 116 – G.U. Cice
Nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall’inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, potendo il creditore – come in ogni fattispecie inerente all’adempimento dei crediti derivanti da contratto – limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l’elenco delle movimentazioni contrattuali.
Le singole movimentazioni bancarie, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Foggia si è pronunciato in merito alla eccezione di mancato deposito degli estratti conto relativi ad un contratto di finanziamento e alle generiche contestazioni delle movimentazioni bancarie.
Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, eccependo, tra le altre, l’assoluta carenza di certezza e liquidità del credito, per mancanza del deposito degli estratti conto e per genericità delle voci in esso riportate. Si costituiva l’Istituto di credito, contestando le avverse eccezioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione, con la conferma del decreto opposto e la condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante la natura documentale del giudizio, rinviava la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..
Il credito vantato dall’odierna opposta è sorto da un contratto di finanziamento e da un contratto di fideiussione, prodotti in giudizio unitamente all’estratto del Libro Giornale, regolarmente tenuto, suggellato dall’autentica di pubblico ufficiale.
Il Tribunale ha evidenziato che mentre la Banca ha documentato il suo credito, gli opponenti non hanno provato di “aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a loro non imputabile, essendosi semplicemente limitati a spiegare mere difese”. Pertanto, il giudice di prime cure, rilevata la genericità e la infondatezza delle avverse eccezioni, nel rigettare l’opposizione, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo e alla luce della temerarietà della lite, ha condannato gli opponenti al pagamento delle maggiorate spese di giustizia, in virtù dell’art. 96, comma 3, c.p.c..