Mediazione: procura sostanziale o notarile? – RLF Express 2-2024

Commento alla Sentenza del Tribunale di Milano del 06/10/2023, n. 7689RLF Express 2 – 2024

La recente riforma introdotta dal D. Lgs n. 149/2022, novellando l’art. 8 D. Lgs n. 28/2010, in tema di mediazione ha cristallizzato il principio per cui “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia”.

Ebbene, pur dunque ribadita la possibilità concessa alla parte di farsi sostituire nella procedura di mediazione delegando i propri poteri a terzi, continua a rimbombare assordante il silenzio relativamente alla forma che l’atto di procura, necessaria a tal fine, debba rivestire: nello specifico, pur non avendo alcuna norma statuito che sia necessaria un’autenticazione notarile all’atto che conferisce poteri rappresentativi nell’ambito di una specifica procedura di mediazione, sono molteplici le pronunce di merito che si sono orientate in tal senso, con le più svariate argomentazioni, ritenendo avverata la condizione nel giudizio di procedibilità del giudizio solo in caso di partecipazione personale della parte o di suo procuratore munito di procura notarile.

A far luce, in senso opposto, interviene una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, la n. 7869/2023 del 06.10.2023, per la quale è lapalissiano che la procura speciale sostanziale, per essere idonea ad attribuire poteri di rappresentanza in sostituzione della parte, non necessiti dell’autentica di un pubblico ufficiale.

Nel caso di specie, una S.r.l. proponeva opposizione ad un decreto ingiuntivo il cui credito era originato da un contratto di finanziamento; l’opposta, una S.p.A., si costituiva in giudizio per contestare le censure mosse ex adverso ed insisteva per il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Milano istruiva la causa e si pronunciava in merito all’eccezione preliminare siccome sollevata dagli opponenti in prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1, attinente la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs 28/2010, rilevando del tutto idonea allo scopo la procura speciale sostanziale, diversa dalla procura alle liti per la rappresentanza nel giudizio, mediante la quale la S.p.A. aveva conferito al proprio avvocato i poteri di rappresentanza utili a sostituire la parte nel procedimento di mediazione.

Quanto suesposto, anche sulla scorta del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8437 del 27.03.2019, mediante la quale gli Ermellini, escludendo che la procura alle liti possa ritenersi valida anche per la rappresentanza in mediazione, statuiscono a chiare lettere che “sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale”.

Pertanto, dal combinato disposto dell’art. 1392 c.c., in base al quale è necessaria che la procura abbia la stessa forma dell’atto giuridico o del contratto da concludere, e dell’art. 3 comma 3 del D. Lgs n. 28/2010, statuente che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”, pacificamente si ritiene d’uopo sposarsi l’argomentazione interpretativa che, nel tentativo di colmare un vuoto normativo tuttora esistente, ed atteso lo scopo e la natura deflattiva dell’istituto della mediazione, reputa superflua l’autentica del pubblico ufficiale alla procura speciale per la sostituzione della parte rappresentata in mediazione.

Purtuttavia, si resta confidenti che la giurisprudenza possa delimitare il perimetro del dibattito all’interno di confini teleologicamente orientati alla risoluzione definitiva di qualsivoglia dubbio interpretativo.

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