Contratto autonomo di garanzia versus contratto di fideiussione

Tribunale di Napoli, sentenza 10.11.2023, n. 10370 – G.U. Scalzone

Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Napoli si è pronunciato in merito alla differenza tra le obbligazioni derivanti dal contratto di fideiussione e quelle derivanti dal contratto autonomo di garanzia.

Il giudizio sorge da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti di una società di cartolarizzazione che chiedeva il pagamento del saldo debitore di un prestito personale.

Con atto di chiamata in causa del terzo, il debitore/opponente chiedeva di condannare la Banca chiamata a tenerlo indenne dalle pretese avanzate nei suoi confronti dalla società di cartolarizzazione per l’importo eventualmente da versare a quest’ultima in ragione del giudizio, dal momento che la Banca chiamata non aveva eseguito l’ordine di bonifico disposto a favore della società cartolarizzata per adempiere all’accordo transattivo raggiunto con quest’ultima.

Il chiamante, oltre ad avere un rapporto di conto corrente bancario e un deposito titoli presso la Banca chiamata, era fideiussore di una società in a.s. che intratteneva rapporti bancari con la medesima Banca. In considerazione dell’esposizione debitoria della società in a.s., il garante aveva ricevuto il preavviso di segnalazione a sofferenza ed era stato costituito in mora dalla Banca chiamata, la quale aveva poi provveduto ad escutere la garanzia fideiussoria. E infatti, all’atto dell’ordine di bonifico presentato dall’opponente a favore dell’opposta, la Banca chiamata aveva già provveduto alla vendita dei titoli e alla relativa compensazione delle posizioni di dare/avere. All’esito, pertanto, non residuava la cifra necessaria per poter eseguire il bonifico richiesto.

Tra gli altri aspetti affrontati nella sentenza, preme soffermarsi sulla natura della fideiussione rilasciata in favore della Banca chiamata, di cui l’opponente eccepiva la nullità per violazione della Legge Antitrust.

Nel contratto sottoscritto tra l’odierno opponente e la Banca chiamata si prevede che il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio; inoltre dalle condizioni contrattuali si evince che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o garante o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che viene derogato, e quindi le eccezioni relative a questa norma non possono essere sollevate.

Come sancito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale”.

A prescindere dal nomen iuris, ciò che qualifica un accordo come contratto autonomo di garanzia è “l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.”.

Alla luce delle argomentazioni giuridiche e giurisprudenziali richiamate, il giudice di prime cure, esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto di qualificare l’accordo sottoscritto dall’opponente come contratto autonomo di garanzia.

Pertanto, non trovando applicazione il regime sanzionatorio che deriva dalla violazione della Legge Antitrust, la garanzia prestata è stata considerata valida ed efficace.

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