Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 23.10.2023, n. 1368 – G.U. Stilo
Il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 117, comma 6, TUB non è applicabile al Tasso Annuo Effettivo Globale (o all’Indicatore Sintetico di Costo), che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Reggio Calabria si è pronunciato in merito alle conseguenze della difformità del TAEG nei contratti di finanziamento.
Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, eccependo, tra le altre, il difetto di legittimazione attiva e la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato. Si costituiva l’Istituto di credito, chiedendo in via preliminare di pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell’importo di cui al decreto ingiuntivo o per la limitata somma non contestata, e nel merito il rigetto dell’opposizione, inammissibile e infondata, con la conferma del decreto opposto e la condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
In merito al secondo motivo di opposizione, afferente alla invocata nullità del contratto ex art. 117 TUB per difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato, il Tribunale ha avuto modo di ribadire che “il c.d. T.A.E.G. (o I.S.C.) non è un tasso propriamente detto, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, sicché la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo”. Ciò posto, “in considerazione della natura e della funzione meramente informativa di tale indicatore”, la giurisprudenza assolutamente prevalente, in ipotesi di difformità del TAEG, esclude l’applicabilità del meccanismo sanzionatorio ex art. 117, comma 6, TUB.
Peraltro, il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie non può neppure operare “la disciplina consumeristica contenuta nell’art. 125-bis TUB, non essendosi in presenza di contratti stipulati con consumatori (dato che cliente è una società in accomandita semplice)”.
Pertanto, ritenuto infondato il motivo di opposizione, il giudice calabrese ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e ha condannato gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite.