Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 23.10.2023, n. 1368 – G.U. Stilo
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 2020, che richiama Cass. n. 4116 del 2016)”.
Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Reggio Calabria si è pronunciato in merito alla prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Con atto di citazione, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, eccependo, tra le altre, il difetto di legittimazione attiva e la difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato. Si costituiva l’Istituto di credito, chiedendo in via preliminare di pronunciare ordinanza di ingiunzione provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento dell’importo di cui al decreto ingiuntivo o per la limitata somma non contestata, e nel merito il rigetto dell’opposizione, inammissibile e infondata, con la conferma del decreto opposto e la condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Gli opponenti lamentavano l’assenza di prova della titolarità dei crediti in capo all’opposta, ritenendo che non fosse stato prodotto l’elenco dei crediti ceduti, né vi fosse la prova della comunicazione scritta dell’avvenuta cessione da parte della cedente, come previsto da contratto.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente la titolarità del credito in capo alla cessionaria, considerato che la Banca ha prodotto documentazione idonea a valere come prova, ovvero:
- proposta e accettazione della cessione;
- elenco dei crediti ceduti, tra cui quello oggetto di causa;
- raccomandate di avvenuta comunicazione della cessione ai debitori ceduti;
- atto di fusione per incorporazione (prova di un’operazione societaria che ha interessato la cessionaria).
Pertanto, ritenuto infondato il motivo di opposizione, il giudice calabrese ha rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e ha condannato gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite.