Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 05.06.2023, n. 2344 – G.U. Di Salvo
Il recesso della banca può essere considerato legittimo purché, e a prescindere dal contenuto del contratto stipulato tra le parti, sia stato in concreto esercitato dalla banca per soddisfare un interesse meritevole di tutela della banca stessa e, segnatamente, l’interesse a non continuare il rapporto di finanziamento ove vi siano indici sintomatici della incapacità del debitore di fare fronte alla obbligazione restitutoria.
Il preavviso è legittimo essendo stato garantito un lasso di tempo sufficiente a ricercare un altro istituto di credito.
La banca non ha alcun obbligo di motivazione nei confronti del cliente poiché il recesso può rappresentare la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare.
Con l’ordinanza in oggetto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è pronunciato in materia di legittimità del recesso ad nutum dal contratto di conto corrente, operato dalla Banca con preavviso.
La società correntista ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere l’emissione di un provvedimento in via d’urgenza, diretto a riattivare e/o ripristinare il rapporto di conto corrente di corrispondenza alla stessa intestato, eccependo la illegittimità del recesso, palesemente contrastante con i canoni di buona fede e correttezza, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti. La resistente Banca ha rappresentato che il recesso era stato legittimamente esercito in ossequio al contratto avendo garantito un preavviso di due mesi.
Il giudice di prime cure, richiamando la disciplina in tema di recesso dai contratti bancari (artt. 1845 e 1855 c.c.) e in particolare la norma di cui all’art. 1833 c.c. riguardante il contratto di conto corrente, la quale dispone che “se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima” e nel constatare che nel caso di specie vi era stato un preavviso pari a sessanta giorni, ha rilevato che “la condotta della banca è certamente conforme alla lettera della legge e anzi, considerata l’entità del preavviso accordato alla società, sembra tenere ancora più in conto l’interesse della controparte”.
A dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è stata violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva. Infatti, il Tribunale campano, considerato che “il contegno della banca è stato formalmente legittimo in quanto avvenuto nel rispetto non solo delle norme codicistiche ma anche del contratto intercorso bancario che ha ribadito la necessità di rispettare il disposto dell’art. 125-quater, comma 2, lettera a, T.U.B., secondo il quale i contratti a tempo indeterminato possono prevedere la facoltà del finanziatore di recesso <<con preavviso di almeno due mesi>>”, ha escluso la condotta abusiva della finanziatrice.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato.